ROMA – Saranno sospesi dall’Albo i giornalisti senza Pec in caso di inadempienza dopo 30 giorni dalla diffida da parte dell’Ordine professionale. Lo prevede l’articolo37 del Decreto Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2020 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, che riguarda anche i giornalisti modifica l’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che dispone, appunto, per gli iscritti agli ordini professionali l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata.
Obbligo, a distanza di dieci anni dal varo della legge, disatteso dalla stragrande maggioranza dei professionisti perché non prevedeva una specifica sanzione. Con il Decreto semplificazione, finalizzato a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Governo Conte ha colmato la lacuna introducendo l’obbligo di diffida ad adempiere entro trenta giorni e, in caso di inadempienza, la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La norma, che modifica il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto legge n. 185/2008, prevede che «Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».
In pratica si passa dall’obbligo di comunicare la Pec personale a quello di comunicare il proprio “domicilio digitale”, ovvero l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata registrato all’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi.
Prescrizioni del Governo anche agli Ordini professionali: «L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente a opera del Ministero vigilante sui medesimi». (giornalistitalia.it)
IL TESTO DEL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
IN FASE DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
ART. 37
(Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica certificata” fino a “con analoghi sistemi internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente “Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.”;
3) al terzo periodo, le parole “dell’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “del domicilio digitale”;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti “domicilio digitale”, le parole “per tre mesi,” sono soppresse e, infine, le parole “l’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti “il domicilio digitale”;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
3) L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza”;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
“6-ter. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.”;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica” fino a “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
2) al secondo periodo, le parole “con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.” sono sostituite dalle seguenti “e il relativo domicilio digitale.”;
4) al terzo periodo le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti “domicilio digitale”;
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente
“7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”;
f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.