Al Senato emendamento al Decreto lavoro: ogni 2 uscite 1 assunto (anche per il digitale)

Giornalisti: ok per rifinanziare i prepensionamenti

ROMA – Il Senato ha approvato oggi, con modificazioni, il ddl di conversione del decreto legge n. 48 recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (A.S. 685), incardinato in Aula ieri con relazione della senatrice Paola Mancini (Fratelli d’Italia).

Paola Mancini

Tra gli emendamenti approvati a Palazzo Madama la proposta di modifica n. 25.0.1000 al DDL n. 68525.0.1000 (Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell’editoria) che inserisce l’articolo 25-bis: «1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l’anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l’anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
In pratica viene rifinanziata la norma della Finanziaria sui prepensionamenti dei giornalisti che prevede, ogni 2 uscite, l’assunzione di 1 giornalista o una professionalità digitale.
Questo, infatti, il testo della Finanziaria 2019 che, ovviamente, era riferito all’Inpgi perché la gestione principale è confluita nell’Inps dal 1° luglio 2022: «498. Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981.

Il Senato della Repubblica

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
499. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti: « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa».
Il provvedimento approvato oggi dal Senato passa ora all’esame della Camera dei deputati (giornalistitalia.it)

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