Prepensionamenti: anzianità contributiva da 18 a 25 anni e benefici per l’Inpgi

Giornalisti: nuove regole per gli stati di crisi

Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio dei Ministri, è giornalista professionista dal 15 febbraio 1990

Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio dei Ministri, è giornalista professionista dal 15 febbraio 1990

ROMA – Il Governo Gentiloni cambia le regole per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Un allineamento alle altre aziende del comparto industriale, ma soprattutto un’importante svolta che porterà benefici diretti e indiretti all’Inpgi, l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani che, negli ultimi anni, ha pagato un prezzo altissimo in materia più di ammortizzatori sociali.
Il decreto, infatti, oltre ad allungare di 7 anni il periodo contributivo (da 18 a 25 anni), introduce un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro e, soprattutto, ammette gli ammortizzatori sociali solo in caso di crisi reale e non più prospettica, come invece avviene attualmente.
Un decreto che, inoltre, conferma il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e obbliga gli editori ad effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.
Dunque, in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 di riforma dell’editoria, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Gentiloni e del ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.
La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà.
Anche la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) e gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) sono disciplinati in conformità a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri comparti. In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio.
Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, il Governo stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico.
Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi, che è stata recentemente innalzata (dal 2017: 66 anni per gli uomini e 64 per le donne; dal 2019: 66 anni e 7 mesi per tutti).
Disposizioni, tutte, comunicate in apertura del Consiglio dei ministri dalla sottosegretaria alla Presidenza, Maria Elena Boschi, che ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio sono stati adottati 16 ulteriori provvedimenti attuativi, di cui 15 riferiti ai precedenti esecutivi.
Lo schema di decreto legislativo approvato ieri approderà lunedì in Parlamento e le commissioni di Camera dei deputati e Senato della Repubblica avranno sessanta giorni di tempo (entro il 15 maggio) per esprimere i loro pareri.
Tenendo conto del “contesto di fortissima crisi che affligge il settore dell’editoria già da alcuni anni”, una norma transitoria nell’articolo 3 del decreto esclude dalle nuove regole i piani di crisi già finanziati. Pertanto, salvo cambi di rotta in corso d’opera, le aziende in lista d’attesta al 31 dicembre 2016 per i prepensionamenti beneficeranno dell’ultima tranche di finanziamenti (23 milioni di euro) stanziati dal Governo con la legge di Bilancio 2017 (45 milioni di euro) secondo le vecchie regole. (giornalistitalia.it)

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L’INCREMENTO DEI REQUISITI E LA RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI DI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI E PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STATI DI CRISI DELLE IMPRESE EDITRICI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5, LETTERA A), DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, nella parte in cui delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5, lettera a), della citata legge n. 198 del 2016 recante il criterio di delega relativo all’incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Art. 1

(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: «25-bis

(Disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria)

1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l’articolo 2, comma 3.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l’articolo 1, comma 2, primo periodo.
3. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  1. a)  riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
  2. b)  crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
  3. c)  contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).

4. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, comma 5.

5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinata dall’articolo 3.

6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all’articolo 6.

7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono dovuti il contributo ordinario di cui all’articolo 23 e il contributo addizionale di cui all’articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 5.

8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) o, per i giornalisti, dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (di seguito: INPGI), con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l’articolo 7, commi 2 e 3.

9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all’andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di applicazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, i trattamenti richiesti prima del termine di cui al comma 11 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.

13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.».

CAPO II

Art. 2

(Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento)

1. All’articolo 37 della legge n. 416 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)  al comma 1:
    1. 1)  all’alinea, le parole «al trattamento di cui all’articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai trattamenti di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti,»;
    2. 2)  alla lettera a), le parole «di cui al citato articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
    3. 3)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      «b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, con integrazione a carico dell’INPGI di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva.»;
  2. b)  al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili».

2. Per la fruizione del beneficio di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 restano fermi gli obblighi, i termini e le condizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

CAPO III

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. I piani aziendali di gestione degli esuberi che prevedono il ricorso a misure di riduzione dell’orario di lavoro presentati entro il 31 dicembre 2016 mantengono la loro efficacia ai fini della anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, come modificati dall’articolo 2 del presente decreto. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all’entrata in vigore del presente decreto o, entro sessanta giorni da tale data o dalla successiva data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva.

2. L’INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l’ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6 milioni per l’anno 2017, a 10 milioni per l’anno 2018, ad 11 milioni per l’anno 2019, a 12 milioni per l’anno 2020 e 6 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

4. All’onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è abrogato e l’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto disposto dall’articolo 7, comma 10-ter, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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