ROMA – «Il Tribunale di Roma conferma, ancora una volta, la correttezza dei criteri adottati dall’Istituto». È quanto sottolinea l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, che prosegue: «Con la sentenza n. 7794/17, il Tribunale del Lavoro di Roma ha accertato la fondatezza delle argomentazioni avanzate dai legali dell’Istituto a sostegno dei rilievi effettuati dai funzionari ispettivi, all’esito di un accertamento, in tema di assoggettabilità a contribuzione previdenziale di fringe benefits concessi al personale giornalistico dipendente da parte di un’importante azienda editoriale».
In particolare, spiega l’Inpgi «il Tribunale ha confermato il principio, dettato dal legislatore e ampiamente ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, in base al quale esiste una presunzione generale di assoggettabilità a contribuzione fiscale e previdenziale di tutte le somme percepite dai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro».
«Tale presunzione – incalza l’Istituto di previdenza – può essere vinta solo attraverso la dimostrazione, da parte datoriale, che l’erogazione rientri in una delle specifiche categorie in tal senso espressamente individuate dal Legislatore».
In concreto, il giudice ha ritenuto «interamente assoggettabili i rimborsi effettuati ai giornalisti dipendenti delle spese telefoniche, di parcheggio, di utilizzo taxi, di carburante e di noleggio a lungo termine di un’autovettura, poiché l’azienda non ha fornito valida prova della ricorrenza dei presupposti di legge che consentirebbero l’esenzione contributiva relativamente a tali erogazioni». (giornalistitalia.it)
Il tribunale conferma i criteri dell’Inpgi: assoggettabili i rimborsi per telefono, taxi, etc.