PERUGIA – “La protezione dell’identità del whistleblower, la fonte che rivela episodi di irregolarità, corruzione e illeciti amministrativi nell’interesse pubblico, dipende anche dalla buona fede e dall’interesse che ha spinto la fonte a denunciare”. Così l’avvocato Cristina Vicarelli nell’ambito del panel “Whistleblowing: le garanzie giuridiche e tecniche per le fonti, nell’ambito del Festival del Giornalismo di Perugia.
“Il legislatore – ricorda l’avvocato – assegna al whistleblower un grado di protezione commisurato al livello di diffusione della notizia. I giornalisti possono non rivelare il nome del whistleblower facendo appello al segreto professionale: questa è l’unica garanzia di protezione che possono offrire.
I giornalisti possono anche utilizzare denunce anonime, anche se – prosegue – devono essere usate particolari cautele: se la verità della notizia può essere dimostrata non c’è nessun problema, a prescindere dall’anonimato della fonte”. (agi)