La Corte di Appello di Catanzaro conferma la natura subordinata del rapporto di lavoro

Giornalista art. 2: Finedit condannata in appello

Antonio Virduci

Antonio Virduci

CATANZARO – La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dalla Finedit Finanziaria Editoriale srl, editrice del Quotidiano della Calabria, confermando la sentenza di primo grado con la quale, nel dicembre 2015, il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il rapporto di lavoro di natura subordinata del giornalista Antonio Virduci.
La Sezione Lavoro della Corte di Appello (presidente Rosario Murgida, consiglieri Antonio Cestone e Domenico Ottavio Siclari) ha, inoltre, condannato la Finedit alle spese di giudizio, quantificate in € 3308 oltre accessori di legge, e per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
In primo grado il giudice del lavoro Giuseppina Bonofiglio aveva condannato l’editrice del Quotidiano della Calabria al pagamento delle differenze retributive nelle mansioni di collaboratore fisso ex articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, in totale accoglimento del ricorso dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria, dichiarando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il giornalista e la Finedit dal 1° gennaio 1999 al settembre 2008 per l’espletamento delle mansioni di collaboratore fisso del Quotidiano della Calabria.
Antonio Francesco Virduci, 45 anni, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Calabria dal 25 novembre 2000, dal 1996 ha prestato la propria attività lavorativa, senza alcun regolare contratto, nella redazione decentrata di Reggio Calabria de “Il Quotidiano della Calabria” occupandosi prevalentemente di sport minori.
Solo a gennaio 1999 gli veniva riconosciuto un contratto di collaborazione giornalistica, in virtù del quale si impegnava a fornire “articoli e servizi giornalistici sulla base dei singoli incarichi fiduciari, di volta in volta conferiti”, rinnovato il 2 novembre 2005 per un anno. Tuttavia, anche dopo la scadenza del contratto, il giornalista ha continuato a prestare la sua attività lavorativa sino a settembre 2008.
In pratica, dal 1999 Verduci ha svolto mansioni riconducibili al collaboratore fisso con continuità garantendo la sua presenza quasi quotidiana presso la redazione di Reggio Calabria “mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione (quella sportiva), attraverso la redazione sistematica di articoli (in media cinque-sei alla settimana per un totale di 20-30 articoli al mese) o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si è assicurata così la «copertura» di detta area informativa, contando sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”.
Il QuotidianoIl rapporto lavorativo con il Quotidiano della Calabria si interrompeva a settembre 2008 in quanto “il direttore dell’epoca comunicava oralmente la cessazione della collaborazione per non meglio motivate esigenze aziendali”. Con mail del 24 settembre 2008, Virduci chiedeva al direttore le motivazioni della risoluzione della decennale collaborazione con il quotidiano ricevendo come risposta un riconoscimento per il lavoro egregiamente svolto con “Il Quotidiano”, ma la conferma della scelta aziendale di risoluzione della collaborazione “per motivi economici”.
Ritenendo profondamente ingiusto il trattamento ricevuto, dopo quasi un decennio di attaccamento alla testata, Antonio Virduci si è, quindi, rivolto al segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, che in primo grado ha affidato il caso all’Ufficio Legale.
Riscontrando che “il comportamento della Finedit srl è illegittimo, nonchè lesivo dei diritti del giornalista perché ha pregiudicato, in maniera irreparabile, il patrimonio professionale acquisito da Antonio Virduci”, il Sindacato Giornalisti della Calabria aveva proposto un tentativo di conciliazione che, il 19 maggio 2010 presso la Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, che ha dato però esito negatito. Da qui l’inevitabile controversia che ha portato alla sentenza del Tribunale di Cosenza con la condanna della Finedit al pagamento della somma complessiva di 41mila 810 euro e 39 centesimi, oltre interessi legali, dalla data di maturazione dei crediti da calcolarsi sulle somme via via rivalutate dalla medesima data al soddisfo. La Finedit è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese legali (4mila 100 euro oltre Cpa e Iva) e di Ctu.
Avverso la sentenza di primo grado, la Finedit ha proposto l’appello che la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato condannando, così, la Finedit alle ulteriori spese di giudizio. (giornalistitalia.it)

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