ROMA – Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, i giornalisti devono acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici; i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo stato eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza; per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno; l’assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della Fpc per la durata del mandato e limitatamente ad esso; è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.
Queste le principali novità contenute nel nuovo regolamento per la formazione permanente continua (Fpc) dei giornalisti pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2016 del Ministero della Giustizia. La nuova regolamentazione razionalizza e semplifica le disposizioni vigenti, con alcune modificazioni che accolgono le esigenze manifestatesi nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio. Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica. Il nuovo regolamento sulla formazione
Crediti deontologici da 15 a 20. Pensionati: almeno 20 crediti se continuano a lavorare