Domani il voto finale alla Camera. Agevolazioni per gli iscritti alla Gestione Separata Inpgi

Finanziaria: le novità per giornali e giornalisti

ROMA – Incassata la fiducia alla Camera, il Governo Conte si presenta domani, domenica 27 dicembre, a Montecitorio per il voto finale sulla Legge di Bilancio 2021. Mercoledì scorso, infatti, la Camera ha votato con 314 voti favorevoli e 230 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790-bis-A/R).

Giuseppe Conte

Le dichiarazioni di voto finale sono previste a partire dalle ore 19 e, dopo il voto dell’aula, potrà essere considerato definitivo, tenuto conto che, vista la ristrettezza dei tempi, il passaggio finale in Senato sarà una pura formalità.
Per l’editoria rifinanziati 50 milioni di euro l’anno per il regime speciale di sostegno agli investimenti pubblicitari nel settore editoriale, ovvero un credito d’imposta fino al 50 per cento per le imprese che investono nei giornali. Rifinanziato anche il credito d’imposta per 12 milioni di euro annui riservato alle testate online per i servizi digitali. Inoltre, per i prossimi due anni, 15 milioni di euro di “tax credit” per le edicole ed estesa ai periodici, oltre che ai quotidiani, la possibilità di effettuare acquisti attraverso la 18APP. Ed ancora 25 milioni di euro per un voucher di 100 euro rivolto alle famiglie a basso reddito per l’acquisto di abbonamenti ai giornali, cartacei o digitali.
Come anticipato nei giorni scorsi da Giornalisti Italia, non risultano esaltanti gli interventi a favore dell’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Si limitano, infatti, all’estensione automatica ai giornalisti degli sgravi contributivi riconosciuti per tutti gli altri lavoratori e alla fiscalizzazione degli ammortizzatori sociali erogati dall’Istituto limitatamente al 2021.
Nel provvedimento del Governo previste anche agevolazioni per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata. (giornalistitalia.it)

Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA
ALLEGATO A AI RESOCONTI
SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020
N. 445

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (A.C. 2790-BIS-A/R) A.C. 2790-bis-A/R

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DI MONTECITORIO CON IL VOTO DI FIDUCIA

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’esonero.

23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Inpgi con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione.
L’Inpgi invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’Inpgi assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’Inpgi, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l’onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall’Inpgi per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’Inpgi invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’Inpgi dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione.

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

Qualora l’ammontare del predetto gettito risulti superiore all’onere sostenuto dall’Inpgi, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’Inpgi, il termine di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.

32. L’Inpgi, a sostegno dell’efficacia degli interventi di cui al comma 1, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo. (giornalistitalia.it)

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