La giornalista era stata rimossa della conduzione del Tg1 e lasciata inattiva

Ferrario, prescritta la condanna di Minzolini

Augusto Minzolini e Tiziana Ferrario

ROMA – È un altro caso della cronica lentezza della giustizia in Italia: essendo trascorsi ben 9 anni dai fatti, é caduta inesorabilmente in prescrizione la condanna dell’ex direttore del Tg1 Rai ed ex senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini, a 4 mesi di reclusione per abuso d’ufficio nei confronti della giornalista Tiziana Ferrario.
È questo il verdetto della 6ª Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 13710 depositata il 28 marzo scorso). Spetterà ora alla Corte d’appello civile di Roma riesaminare a fondo gli aspetti civili e valutare gli eventuali indennizzi su una clamorosa vicenda che ha fatto molto discutere dentro e fuori le aule giudiziarie.
La Suprema Corte ha, infatti, spiegato che “se può ritenersi idoneamente delineata una condotta, oggettivamente violativa dell’art. 2103 del codice civile” per essere stata la Ferrario rimossa dalla conduzione dell’edizione serale del Tg1 e lasciata inattiva sino all’intervento dell’autorità giudiziaria, non risulta idoneamente motivato il fine ritorsivo della condotta e l’intento di Minzolini di arrecarle un danno ingiusto e lesivo della sua professionalità”. (giornalistitalia.it)

Cassazione 6ª Sezione Penale sentenza n. 13710 del 28 marzo 2019
udienza 12 febbraio 2019 (Presidente Giorgio Fidelbo, relatore Anna Criscuolo)

SENTENZA

sul ricorso proposto da Minzolini Augusto, nato a Roma il 03/08/1958 avverso la sentenza del 17/11/2017 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Giovanni N. D’Amati, in sostituzione dell’avv. Domenico D’Amati, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Fabio Viglione, anche in sostituzione dell’avv. Franco Coppi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2015 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato Minzolini Augusto colpevole del reato di abuso d’ufficio limitatamente alla condotta compresa tra il marzo ed il dicembre 2010 e, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Secondo i giudici di merito il Minzolini, in qualità di direttore del Tg1-Rai, abusando delle sue funzioni e del suo ufficio ed in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 15 Iegge n.300/70 e 3 d.lgs. 216/03, aveva intenzionalmente procurato un danno ingiusto a Tiziana Ferrario, giornalista e redattore capo ad personam, in quanto, dopo averla rimossa dalla conduzione del Tg1 delle ore 20.00, aveva omesso, di fatto, di attribuirle qualsiasi mansione nell’ambito della redazione esteri in ragione della posizione critica, assunta dalla Ferrario nei confronti della linea del direttore, manifestata aderendo nel luglio 2009 alle proteste espresse dal comitato di redazione per assenza di indipendenza della linea del direttore e rifiutando di aderire ad un documento di sostegno alla linea editoriale del direttore, redatto in data 4 marzo 2010, a seguito delle polemiche seguite alla nota del 2 marzo 2010, nella quale il comitato di redazione stigmatizzava l’informazione, fortemente errata, fornita dal Tg1 sull’esito del processo MiIls.
Richiamata integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, che illustrava le dichiarazioni dei testimoni, le cui valutazioni erano condivise dai giudici di appello; respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenuta superflua, e dato atto dell’esito del giudizio di merito dinanzi al giudice del lavoro, che, sebbene difforme da quello del giudizio cautelare (che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento adottato nei confronti della Ferrario ed ordinato alla Rai di adibire la ricorrente alle mansioni di conduttrice del Tg1 e di inviata speciale per i grandi eventi sino all’assegnazione di mansioni equivalenti), considerato dal Tribunale, aveva, comunque, ritenuto sussistente il demansionamento della Ferrario nel periodo dal 31 marzo 2010 al 14 marzo 2011, i giudici di appello hanno ravvisato nella condotta dell’imputato l’abuso delle funzioni ed il dolo intenzionale, ritenuti desumibili dalle stesse modalità della condotta del Minzolini, al quale hanno riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
I giudici hanno ritenuto meramente formali gli incarichi alternativi offerti alla giornalista, dopo averla rimossa dalla conduzione del Tg1 delle 20.00; dalla stessa sentenza del giudice del lavoro e dalla sentenza di primo grado risultava che la Ferrario non era stata adibita a mansioni o compiti equivalenti nel periodo marzo-dicembre 2010; tale trattamento era stato riservato solo alla Ferrario, a differenza degli altri firmatari del documento di protesta contro la linea politica impressa dal direttore al Tg e l’unico incarico effettivo, consistito nel sostituire per 15 giorni presso la sede di New York il corrispondente in ferie, confermava la natura affrettata del demansionamento, realizzato senza una preventiva programmazione e dettato da ragioni diverse dalle dichiarate esigenze di riorganizzazione e ringiovanimento, per scelta personale dell’imputato e per le motivazioni, riferite dai testimoni sentiti, riportate nella sentenza di primo grado, richiamata sul punto.
I giudici di appello hanno, peraltro, sottolineato che lo stesso imputato in dibattimento aveva evocato il tema della fiducia e dalle sue dichiarazioni era desumibile che la Ferrario non era persona di sua fiducia perché si era esposta nel criticare la linea editoriale in modo più netto degli altri. Ritenuta sussistente la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, i giudici hanno riconosciuto che nell’attività di gestione e organizzazione i dirigenti e funzionari operano secondo le norme di diritto privato, ma il Minzolini aveva sfruttato intenzionalmente il proprio ruolo per intervenire direttamente sul conduttore del Tg con effettiva finalità di liberarsi di una persona non di sua fiducia, che ricopriva un ruolo essenziale sul versante pubblicistico, essendo la conduzione del Tg1 delle ore 20.00 la mansione più delicata, rilevante ed esposta verso il pubblico.
Secondo i giudici rispetto a tale incarico il direttore della testata era incaricato di pubblico servizio, trattandosi di ruolo, che tocca direttamente l’interesse pubblico ad una informazione corretta e completa. Conseguentemente, hanno ritenuto che l’imputato, omettendo di assegnare o di far attribuire alla Ferrario mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, aveva agito in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e delle norme indicate nell’imputazione e l’omissione confermava la motivazione personale della condotta, in contrasto con le finalità ed il ruolo di interesse pubblico delle mansioni sulle quali interveniva, essendosi già riscontrato in precedenti occasioni, oltre che nel caso della notizia della prescrizione per l’avv. Mills, il disinteresse dell’imputato per notizie, che potevano mettere in difficoltà il governo in carica ed il suo maggiore esponente.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori del Minzolini, che ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 323 cod. pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si deduce che il movente ritorsivo individuato dai giudici di appello non è sorretto da un’attenta analisi sull’elemento psicologico del reato, in quanto non è stata valutata, anche al fine di confutarla, la versione dell’imputato, confermata dai testimoni e riportata nella sentenza di primo grado, secondo la quale l’avvicendamento nella conduzione del Tg1 rispondeva ad un’operazione editoriale, diretta all’ammodernamento del telegiornale.
La sentenza omette di valutare la prova dichiarativa o la valuta parzialmente, incorrendo in errori di interpretazione e in contraddizioni, infatti, non considera che la stessa parte civile ha dichiarato di aver subito segnalato e lamentato l’iniquità dello spostamento di ruolo a diversi organi apicali della Rai senza avere risposta, pur trattandosi di circostanza che avrebbe reso più flebile il dolo intenzionale, specie alla luce della motivazione posta a fondamento dell’assoluzione per il secondo segmento temporale, originariamente contestato, ovvero la conoscenza da parte dei vertici aziendali, anche per i provvedimenti cautelari emessi dal giudice del lavoro, della condizione lavorativa della Ferrario.
La diversa decisione assunta per i due periodi, oggetto dell’originaria imputazione, segnala un’evidente contraddizione, ma la sentenza non spiega come mai due situazioni identiche abbiano avuto esiti opposti. La circostanza che il giudice del lavoro abbia escluso in radice l’intento discriminatorio nella decisione di rimozione della Ferrario dalla conduzione del Tg1 della sera è superata dalla Corte di appello con riferimento all’indipendenza di giudizio di ciascun Tribunale, ma la Corte non si fa carico di fornire una spiegazione alternativa sul punto e rende una motivazione manifestamente illogica, atteso che se il movente ritorsivo è individuato nel documento di protesta, sottoscritto dalla parte civile e da altri 68 colleghi, ma l’assenza di analoghe ritorsioni nei confronti degli altri firmatari esclude il dolo e rende manifestamente illogico ed errato il ragionamento.
Altrettanto illogica e fondata su una presunzione é la spiegazione offerta, in quanto si individua in una diversità di comportamento e nella maggiore virulenza della protesta della parte civile, non provata in alcun modo, la giustificazione del provvedimento adottato solo nei confronti della Ferrario. Illogica e fondata su un’erronea valutazione delle prove è la motivazione relativa alla presunta fittizietà delle offerte di incarichi alternativi formulate dal ricorrente, nettamente contrastante, sul punto, con la sentenza del giudice del lavoro, che reputa effettive e professionalmente rilevanti le offerte formulate, la prima delle quali, quella relativa a Mosca, contestuale alla comunicazione della rimozione dall’incarico di conduzione con e-mail del 31 marzo 2010. Illogicamente la sentenza trascura che dal tenore della e-mail risulta l’intento del ricorrente di proporre alla parte civile l’incarico di inviata all’estero per diversi eventi nonché la massima disponibilità a concordare il periodo, a differenza di quanto affermato in sentenza.
Analogo errore di valutazione probatoria e conseguente illogicità della motivazione si riscontrano per la proposta d’incarico in Iran, la cui effettività è provata dal carteggio tra la parte civile e la Rai, tra la Rai e l’Ambasciata iraniana in Italia per ottenere il visto d’ingresso, del tutto trascurato in sentenza e tale da rendere apodittica la ritenuta sussistenza del dolo, specie se tiene conto dell’ammissione, contenuta in sentenza, circa la mancata individuazione dei motivi reali della condotta del ricorrente. Si sottolinea, inoltre, la rilevanza delle prove testimoniali negate, che avrebbero potuto chiarire meglio l’effettività e importanza degli incarichi alternativi offerti alla parte civile.
2.2 violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 323 cod. pen. con riferimento al d.lgs. n. 177/2005 e I. n. 220/2015 sull’assenza della qualità di incaricato di pubblico servizio. Si deduce che la sentenza incorre in un’erronea interpretazione della normativa di riferimento, che depone per l’insussistenza della qualifica ascritta al ricorrente. In particolare, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 stabilisce che la Rai-Radiotelevisione Italiana spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione, in tal modo sottolineando la natura privatistica della società, confermata dalle Sezioni Unite Civili e ribadita dalla riforma della Rai (I. n. 220/2015), che, sebbene successiva ai fatti in esame, rafforza l’interpretazione proposta, in quanto all’art. 49 precisa che la società ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, propri del settore privatistico, e al comma 2 abroga parzialmente la I. n. 103/75, sottraendo poteri alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, quindi, ridimensionando poteri pubblici; ancora, all’art. 49-bis disciplina la responsabilità dei componenti degli organi apicali secondo la disciplina delle società di capitali.
Ne deriva che già sulla base di tali elementi normativi dovrebbe escludersi la qualifica soggettiva attribuita al ricorrente, soprattutto, in relazione al provvedimento adottato, relativo alle scelte sulla conduzione di una delle molte edizioni quotidiane del telegiornale. Si sostiene che l’avvicendamento nella conduzione dell’edizione serale non incide sul servizio informativo, in quanto le notizie rimangono le stesse, a prescindere dal conduttore che le annuncia; non incide sulla messa in onda dei singoli servizi giornalistici e sul contenuto informativo trasmesso, cosicché l’atto ha valenza puramente interna e costituisce espressione di un potere legittimo del direttore di testata, completamente neutro rispetto ai contenuti informativi, che hanno natura pubblica, ma le sentenze non spiegano l’incidenza dell’avvicendamento su tale finalità né in che misura il singolo conduttore possa incidere sulla messa in onda delle informazioni rispetto all’ordine redazionale predeterminato;
2.3 violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. Si deduce che nell’atto di appello era stata chiesta l’assunzione delle testimonianze di Monica Maggioni, Nicoletta Manzione e Gennaro Sangiuliano, membri della redazione del Tg1 all’epoca dei fatti, in quanto ad essi la sentenza di primo grado faceva riferimento, nonostante non fossero stati sentiti.
La sentenza impugnata si limita ad affermare l’ininfluenza delle prove richieste ai fini del decidere, nonostante la decisività delle stesse per l’incidenza della deposizione della Maggioni, all’epoca capo redattore della parte civile, sulle richieste da questa avanzate e dal teste disattese, al fine di chiarire se il diniego fosse motivato da esigenze di servizio o dall’intento doloso del ricorrente, come la sentenza presume; la deposizione della Manzione, all’epoca capo redattore, avrebbe potuto chiarire l’effettività dell’incarico in Iran e l’eventuale interferenza del ricorrente, anziché affidare la valutazione sul punto alle e-mail prodotte dalla parte civile, come prove a carico. La motivazione del diniego è lesiva del diritto di difesa e si traduce in vizio di motivazione, in quanto la riconosciuta autonomia ed indipendenza delle capo redattrici, che implicitamente esclude interventi del ricorrente sulle stesse per omettere o ritardare l’assegnazione di incarichi alla parte civile, è contraddittoria rispetto all’affermazione contenuta in sentenza sulla posizione sovraordinata del direttore di testata, esercitabile all’occorrenza.
Analoghe censure valgono per il teste Sangiuliano, vicedirettore del Tg, la cui audizione veniva richiesta in relazione al documento di risposta a quello sottoscritto anche dalla parte civile, al fine di chiarire se la sottoscrizione da parte dei redattori fosse opera, diretta o mediata, del ricorrente o spontanea: sul punto la superfluità della prova si giustifica dando per scontato che il ricorrente non aveva alcuna necessità di sollecitare posizioni in sua difesa. Anche in tal caso la decisività della prova è evidente per la ricaduta della circostanza di fatto da provare sul dolo, tenuto conto del rilievo attribuito in sentenza all’episodio della lettera di supporto al direttore in chiave di movente.
3. Con memoria, depositata il 7 febbraio 2019, i difensori del ricorrente ribadiscono i motivi di ricorso, ampliando le argomentazioni a sostegno degli stessi e da ultimo, rilevano l’intervenuta prescrizione del reato in data 18 ottobre 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il termine di prescrizione massimo, comprensivo delle due sospensioni verificatesi nel giudizio di appello per impedimento del difensore, è ormai decorso, essendo maturato il 18 ottobre 2018. Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di “evidenza”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 de128/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
È principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv.256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445), il che nella fattispecie non è. La stessa richiesta di una integrazione probatoria rende evidente l’inoperatività nella fattispecie della disposizione dettata dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.
Tuttavia, pur in presenza della causa estintiva, dovendo la pronuncia coordinarsi con la previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, si impone un esame completo del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti dall’imputato ai fini della responsabilità civile.
2. Le censure del ricorrente muovono dalle conclusioni raggiunte dal giudice del lavoro nel giudizio di merito, di segno opposto rispetto a quelle favorevoli alla Ferrario del giudizio cautelare, considerato dal Tribunale, e, pertanto, sottoposte alla valutazione della Corte di appello perché ritenute in grado di destrutturare il ragionamento del Tribunale, in quanto il giudice del lavoro aveva riconosciuto l’effettivo demansionamento della giornalista nel periodo considerato, ma aveva escluso la natura politico-discriminatoria del provvedimento di rimozione dall’incarico di conduttore dell’edizione serale del Tgl, ritenendo effettivi e prestigiosi gli incarichi offerti alla Ferrario, nell’immediatezza a Mosca, e poi in Iran, sebbene con esito negativo, ma per motivi non addebitabili alla Rai.
Il giudice aveva evidenziato che non risultavano adottati provvedimenti discriminatori nei confronti degli altri giornalisti, che, come la Ferrario, non avevano sottoscritto il documento del 4 marzo 2010 di sostegno al direttore; che doveva escludersi la natura discriminatoria della scelta del direttore di ringiovanire i conduttori, trattandosi di scelta di carattere professionale, legata all’anzianità di servizio e funzionale ad una congrua turnazione delle posizioni e non discriminatoria in relazione all’età; che doveva anche escludersi il danno professionale per la Ferrario, in quanto, oltre ad un periodo di inattività, la stessa aveva comunque svolto il prestigioso incarico di inviato a New York, sebbene per un periodo limitato, ed alla fine di detto periodo (dal marzo 2011) aveva ricevuto una promozione, venendo nominata capo redattore con incarico di “line” della redazione di Uno Mattina del Telegiornale e da ultimo, aveva ricevuto l’incarico di corrispondente da New York, cosicché aveva escluso il demansionamento per il periodo successivo all’8 marzo 2011 e rigettato ogni domanda risarcitoria.
Per tali ragioni la difesa del ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello una rivalutazione del giudizio del Tribunale, specie in ordine al dolo, rimarcando la mancanza di prova dell’intento ritorsivo del direttore nei confronti della Ferrario, essendogli nota la posizione di contrasto di altri 68 giornalisti nei confronti della sua linea editoriale, nei cui confronti non risultava adottato alcun provvedimento; aveva sottolineato che il cambio dei conduttori era un’operazione editoriale legittima, in relazione alla quale non sussisteva la qualifica di incaricato di pubblico servizio del direttore, trattandosi di attività organizzativa del tutto neutra rispetto al servizio di informazione offerto dall’azienda; ribadiva l’effettività degli incarichi offerti alla giornalista, chiedendo a tal fine di sentire i caporedattori, ai quali spettava l’autonoma gestione nei rispettivi settori e la responsabilità diretta nell’assegnazione degli incarichi, e non al direttore, nonché di approfondire la vicenda della redazione del documento del 4 marzo 2010, frutto di una libera iniziativa dei giornalisti e non richiesto dal direttore. Tali censure, riproposte nel ricorso perché ritenute ancora irrisolte le questioni poste, sono parzialmente fondate per le ragioni di seguito illustrate.
3. Come detto in precedenza, la Corte di appello ha operato integrale rinvio alla sentenza di primo grado, ritenendone la completezza per la dettagliata esposizione delle deposizioni testimoniali e dell’istruttoria compiuta e condividendo la valutazione operata dal Tribunale; ha dato atto della fondatezza del rilievo difensivo circa la mancata valutazione nella sentenza di primo grado delle conclusioni del giudice del lavoro nel giudizio di merito, invece, considerate e disattese, per concentrarsi sui rilievi difensivi, valorizzando elementi non considerati dal Tribunale, desunti dall’audizione del Minzolini e ritenuti decisivi per la sussistenza dell’abuso d’ufficio e per l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Alla luce della ritenuta completezza dell’istruttoria dibattimentale, la Corte di appello ha ritenuto ininfluente la richiesta di escussione di alcuni testimoni, non sentiti in primo grado, ritenendo scontato che il direttore non avesse necessità di sollecitare posizioni in sua difesa (circostanza sulla quale avrebbe dovuto deporre il Sangiuliano) e certa la posizione sovraordinata del direttore rispetto ai caporedattori (Maggioni e Manzione), responsabili delle scelte e delle assegnazioni degli incarichi nei rispettivi settori.
4. La censura sul punto, oggetto del primo e terzo motivo di ricorso, è infondata, trattandosi di testimoni ammessi (Maggioni e Manzione) ai quali la difesa aveva rinunciato, decadendo dalla prova, con conseguente preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione; analoga preclusione sussisteva per il teste (Sangiuliano), non indicato nella lista testimoniale, ma solo in udienza, sollecitando il potere officioso di integrazione probatoria, che il Tribunale aveva ritenuto di non esercitare, con la conseguenza che la mancata assunzione di tale prova decisiva non poteva essere validamente dedotta quale motivo di ricorso, proponibile solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n.4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270-01).
Pur potendo limitarsi a rilevare la preclusione processuale, la Corte di appello ha comunque, giustificato il rigetto della domanda di rinnovazione istruttoria e, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è rilevabile la dedotta contraddittorietà tra la riconosciuta autonomia dei caporedattori e la posizione sovraordinata del direttore, in quanto i giudici di appello hanno evidenziato la posizione dominante del direttore di testata nella vicenda, valorizzando elementi ricavati dall’audizione del Minzolini, il quale aveva affermato di essersi disinteressato dell’iniziativa del comitato di redazione, pur potendone chiedere le dimissioni, così come per la destinazione degli inviati esteri, la cui gestione è fatta dal caporedattore, “avendo lì la Maggioni e tutte persone di sua fiducia” (pag. 5 della sentenza impugnata). In tal modo i giudici hanno attribuito rilievo alla centralità della posizione del direttore nel particolare contesto e nel clima, in cui si colloca la vicenda in esame, ed il rapporto di fiducia con i caporedattori, evocato dal Minzolini, consente di ricondurre al ricorrente le scelte degli stessi e di comprendere il senso dell’affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale il Minzolini non aveva attribuito o fatto assegnare alla Ferrario mansioni equivalenti, dopo la rimozione dalla conduzione del Tg1.
5. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, contestata nel secondo motivo di ricorso in ragione della natura privata della Rai e dei poteri del direttore, disciplinati da norme di diritto privato per quanto riguarda i rapporti di lavoro e l’organizzazione. Il motivo è infondato. La qualifica di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura dell’ente e dal rapporto di servizio con l’ente, in quanto è legata dall’art. 358 cod. pen. ad un criterio oggettivo funzionale, cosicché occorre guardare all’attività in concreto svolta dal soggetto, essendo sufficiente che il servizio, anche se attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.
Questa Sezione ha già avuto modo di sostenere che il direttore di un telegiornale Rai riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in ragione della rilevanza pubblicistica dell’attività di informazione svolta dal servizio pubblico, che nell’interesse generale deve fornire una informazione corretta, completa e pluralista, trattandosi di servizio diretto alla generalità dei cittadini (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep.2016, Minzolini, Rv. 265830) e a tale precedente il Collegio reputa di doversi attenere.
6. Quanto al profilo soggettivo della condotta, la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare, quali elementi di contesto, che fanno da sfondo alla vicenda in esame ed illuminano sul dolo e sul movente ritorsivo di natura politica, individuato dai giudici, le dichiarazioni del Minzolini sia in ordine alla rilevanza del Tg1, quale canale giornalistico di maggior rilievo e seguito rispetto agli altri canali della Rai, sia in ordine all’interesse di ogni governo ad avere nel ruolo delicato e rilevante di direttore del Tg1 persone indipendenti, ma sostanzialmente in linea con le posizioni del governo, sottolineando che l’imputato stesso aveva ammesso che l’incarico gli era stato proposto dall’allora Presidente del Consiglio (pag. 3 della sentenza impugnata).
Secondo i giudici di appello tali elementi rilevano per la lettura della vicenda, che aveva acuito il contrasto con il direttore all’interno della redazione del Tg1 (l’errata informazione dell’assoluzione anziché della prescrizione del reato contestato all’avv. Mills, accusato di corruzione per aver percepito una somma di denaro dall’allora Presidente del Consiglio per una deposizione testimoniale compiacente, data nell’edizione delle 13,30 del Tg1 del 26 febbraio 2010) e che era stata oggetto del documento redatto il 2 marzo 2010 dal Comitato di redazione, sottoscritto dalla Ferrario e da altri 68 giornalisti, diretto ai vertici aziendali per segnalare la situazione di disagio, generata dal suddetto errore all’interno della redazione, minandone la credibilità; tale iniziativa, non condivisa da altri giornalisti, aveva avuto come risposta la redazione, in data 4 marzo 2010, di un documento di sostegno alla linea editoriale del Minzolini, nel quale si escludeva ogni situazione di disagio e si contestava l’iniziativa del Comitato di redazione, ritenuta arbitraria, non concordata e rischiosa per l’immagine della testata. In tale episodio, secondo i giudici di appello, andava individuato il momento di frattura e di interruzione definitiva del rapporto di fiducia con la Ferrario, per ammissione dello stesso imputato, e tale ammissione è stata ritenuta determinante ed illuminante per la individuazione del dolo, che ha ispirato e sorretto la condotta successiva dell’imputato, rivelandone l’abuso del ruolo nel demansionamento della Ferrario. La Ferrario era stata infatti, rimossa dalla conduzione del Tg1 dal 31 marzo 2010 ed aveva subito un demansionamento effettivo sino al 28 dicembre 2010 ovvero sino all’emissione, in sede cautelare, dell’ordinanza del giudice del lavoro, che ordinava alla Rai di adibire la ricorrente alle mansioni di conduttrice del Tg1 e di inviata speciale per i grandi eventi sino all’assegnazione di mansioni equivalenti.
I giudici di appello hanno sottolineato che il trattamento riservato alla Ferrario non era stato adottato nei confronti degli altri firmatari del documento di protesta contro il direttore e tale esclusività è stata ritenuta indicativa della natura mirata dell’iniziativa del Minzolini, che, oltre a rimuoverla dalla conduzione dell’edizione serale del Tg1, non le aveva assegnato o fatto assegnare mansioni equivalenti. È stato, infatti, rimarcato che proprio la condotta successiva, sostanziatasi nell’offerta solo formale di un incarico a Mosca e nella proposta di incarichi inattuabili, come la trasferta in Iran, e, quindi, nella mancata attribuzione di mansioni equivalenti svelava l’intento “punitivo” del Minzolini e la volontà di emarginare la giornalista sfiduciata.
Quanto alla prima proposta di inviarla a Mosca, contestuale all’annunciata rimozione dall’incarico di conduttore del Tg 1, a differenza della valutazione espressa dal giudice del lavoro, la Corte di appello ha riportato il testo dell’email, inviata il 31 marzo 2010 dal Minzolini alla giornalista in ferie, al fine di rimarcare che testualmente e, perciò, inequivocabilmente l’incarico era indicato a titolo di esempio, quale mera possibilità o ipotesi di lavoro, come confermato dalla preannunciata disponibilità del Minzolini a concordare temi e tempi dell’incarico, rimasta, però, senza seguito.
Analoga valutazione è stata espressa per la proposta formulata dalla Manzione, redattore capo del Tg1, relativamente alla trasferta in Iran, risultata una missione impossibile ed irrealizzabile, essendo noto alla stessa proponente che in quel periodo l’Iran non rilasciava visti d’ingresso ai giornalisti: sul punto la Corte di appello ha sottolineato che la parte civile, pur consapevole di tali difficoltà e pur di non dimostrarsi passiva, aveva attivato le sue conoscenze, ma ugualmente senza esito.
I due episodi, accomunati dall’assenza di concretezza e di effettiva operatività, valutati unitamente alla circostanza che l’unico incarico effettivo assegnato alla Ferrario fu la sostituzione di un collega in ferie presso la sede di New York per due settimane (incarico, peraltro, assegnato solo dopo la notifica del ricorso d’urgenza al giudice del lavoro, come indicato a pag. 13 della sentenza di primo grado), sono stati ritenuti dimostrativi dell’assenza di programmazione e di una reale esigenza di riorganizzazione dell’organico, addotta dall’imputato quale giustificazione dell’avvicendamento nella conduzione del Tg1 per ringiovanire e rinnovare i volti del telegiornale, specie alla luce di quanto emerso in dibattimento.
La Corte di appello ha, pertanto, individuato il movente ritorsivo nelle proteste espresse dalla Ferrario nei confronti dell’impostazione editoriale del direttore per parzialità dell’informazione, eccessivamente sbilanciata in favore del governo, ed il danno ingiusto nella mancata assegnazione, nel periodo successivo all’avvicendamento nella conduzione del telegiornale, di mansioni equivalenti.
7. Come già detto, diametralmente opposta è la valutazione del giudice del lavoro, sulla quale il ricorrente fonda i motivi di ricorso. Sul punto deve ritenersi corretto il riferimento dei giudici di appello ai diversi parametri ed ambiti di valutazione dei due giudizi, anche alla luce della diversa latitudine ed ampiezza temporale del giudizio civile, instaurato dalla giornalista e delle domande formulate dall’attrice, che regolano e vincolano quel giudizio, nonché della controparte citata (l’azienda e non il ricorrente), per giustificare l’autonomia delle divergenti valutazioni espresse.
A fronte di tali elementi risulta generica la contestazione del ricorrente, atteso che la stessa difesa aveva riconosciuto nell’atto di appello (pag. 3) l’autonomia di un giudice rispetto alla decisione assunta da un altro giudice; risulta, altresì, priva di rilievo la dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla differente valutazione, in punto di responsabilità, effettuata dal Tribunale in relazione al periodo successivo al 28 dicembre 2010, non rientrando tale segmento temporale nella valutazione dei giudici di appello, bensì del giudizio civile: peraltro, il motivo non risultava dedotto in appello e pertanto, non era proponibile per la prima volta nel ricorso.
È tuttavia, fondato il motivo relativo alla mancanza di approfondimento dell’elemento soggettivo del reato.
8. Infatti, se alle critiche sull’effettività e concretezza degli incarichi prestigiosi a Mosca ed in Iran, offerti alla giornalista, la Corte di appello ha fornito congrua risposta, giustificandone la fittizietà per le ragioni illustrate in precedenza, che smentiscono la dedotta effettività dell’incarico a Mosca, rimasto privo di contenuti e di ulteriori specificazioni, e di quello in Iran, ab origine inattuabile, altrettanto non può dirsi per la risposta fornita in punto di dolo, anche in relazione all’operazione di ringiovanimento dei conduttori del Tg1, ritenuta speciosa e non rispondente ad effettive esigenze di riorganizzazione del servizio.
La risposta fornita dalla Corte di appello è inadeguata ed incompleta, a fronte della dedotta effettività dell’operazione di avvicendamento nella conduzione del telegiornale con volti più giovani, ed è assertiva in punto di intenzionalità della condotta, specie nella parte in cui in sentenza si afferma che il demansionamento della giornalista, rimasta inattiva, fu una scelta ed un’azione individuale, personale dell’imputato in danno della Ferrario, i cui reali motivi “sono noti solo allo stesso”, potendo la Corte solo ribadire le motivazioni apparse esteriormente e riferite dai testi, esposte nella sentenza di primo grado, da intendersi richiamate.
Pur muovendo da premesse corrette, secondo le quali il direttore può “spostare” i dipendenti, ma nel rispetto delle leggi e delle persone, e pur correttamente ritenendo legittimo privare il lavoratore delle mansioni svolte purché contestualmente gli si affidino mansioni diverse, ma equivalenti, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, la Corte di appello ha genericamente rinviato alle motivazioni della scelta, riferite dai vari testimoni, riportate nella sentenza di primo grado, e ha individuato nelle parole del Minzolini e nel tema della fiducia, dallo stesso evocato, con riferimento alla rilevanza del documento del 4 marzo 2010, che aveva, di fatto, sfiduciato il comitato di redazione, del quale egli avrebbe potuto chiedere le dimissioni, la prova del movente ritorsivo.
Da tali dichiarazioni la Corte di appello ha desunto che la Ferrario non era persona di fiducia del direttore perché si era esposta nelle critiche alla sua linea editoriale in prima persona, mentre presumibilmente gli altri erano stati meno diretti, cosicché chi rivestiva un ruolo, che poteva rivelarsi maggiormente a rischio per la sua linea politico-editoriale era la Ferrario e non altri, altrimenti non si spiegherebbe la condotta tenuta solo nei confronti della stessa e non di altri.
Una simile motivazione si rivela gravemente lacunosa ed apodittica nella misura in cui non indica gli elementi e le circostanze di fatto sulle quali fonda la differente posizione ed esposizione della Ferrario rispetto a quella degli altri giornalisti, che ne condividevano le valutazioni critiche sulla linea editoriale del direttore; infatti, la Corte di appello si affida a presunzioni per giustificare la mancata adozione di provvedimenti discriminatori anche nei confronti degli altri firmatari del documento di censura alla linea editoriale del direttore.
La debolezza argomentativa su un punto centrale per la configurabilità del reato, nonostante la precisa censura sollevata sul punto, è evidente, essendosi la Corte limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, rinvio che non poteva essere effettuato in presenza di puntuali censure. La difesa del ricorrente aveva infatti, sostenuto che non era stato provato che la mancata sottoscrizione del documento di sostegno al direttore avesse reso non graditi i giornalisti contrari e che non era verosimile che la Ferrario fosse quella maggiormente esposta e perciò univocamente colpita (v. pag. 9 atto di appello).
In sostanza, la Corte di appello non ha evidenziato la prova da cui si ricaverebbe il dolo intenzionale del Minzolini di danneggiare la Ferrario; non ha evidenziato circostanze oggettive, pur indicate dal Tribunale, relativamente all’anzianità di servizio dei conduttori, idonee a confutare la tesi del ringiovanimento e della turnazione dei conduttori, sostenuta dall’imputato, né ha indicato le ragioni dell’esclusività del trattamento riservato alla Ferrario, eventualmente con riferimento al ruolo della stessa nell’ordine dei giornalisti e nel comitato di redazione, limitandosi a dare per scontato il movente politico discriminatorio, contestato dal ricorrente.
9. Minimamente motivata è la sussistenza del requisito della doppia ingiustizia, richiesta per la configurabilità del reato, alla stregua del quale deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall’agente. Secondo il costante orientamento di questa Corte, danno ingiusto rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio è anche il danno che attiene alla sfera dei diritti o anche solo degli interessi non patrimoniali di un soggetto: si è ritenuto, infatti, che tale elemento fosse integrato dall’aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dai principi costituzionali (Sez. 5, n. 32023 del 19/02/2014, Omodeo Zorini, Rv. 261899; Sez. 6, n.4945 del 15/01/2004, Ottaviano, Rv.227281, in cui si afferma che realizza l’evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un’aggressione non iure alla sfera della personalità per come tutelata dai principi costituzionali, in modo indebito e come ritorsione, in quanto ciò determina, oltre che un danno economico, anche una perdita di prestigio e decoro nei confronti dei colleghi di lavoro).
Sul punto la Corte di appello si è limitata a far discendere l’ingiustizia del danno dall’ingiustizia della condotta, connotata da violazione di legge, senza precisare altro in ordine all’evento dell’abuso cioè il danno ingiusto, trascurando l’autonomia dell’evento rispetto alla condotta e la necessità di autonoma valutazione dei due elementi, dovendo il danno ingiusto essere il risultato della condotta illegittima.
In conclusione, se può ritenersi idoneamente delineata una condotta, oggettivamente violativa dell’art. 2103 cod. civ., per essere stata la Ferrario rimossa dalla conduzione dell’edizione serale del Tg1 e lasciata inattiva sino all’intervento dell’autorità giudiziaria, non risulta idoneamente motivato il fine ritorsivo della condotta e l’intento del ricorrente di arrecare un danno ingiusto alla Ferrario, lesivo della sua professionalità.
10. Per le ragioni esposte deve concludersi che, se ai fini penali non è emersa né è ipotizzabile l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, vertendosi in un caso di motivazione carente, che imporrebbe il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sul punto, precluso dall’intervenuta prescrizione del reato e dalla mancata rinuncia dell’imputato alla prescrizione, ai fini civili, per le rilevate carenze motivazionali, la questione va rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Visto l’art. 578 c.p.p. annulla la sentenza ai fini civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, il 12/02/2019.

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