Scoperte dall’Ordine della Lombardia: “Niente iscrizione e denuncia penale”

False autocertificazioni per diventare giornalisti

Odg LombardiaMILANO – “In seguito a controlli a campione effettuati dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia al Casellario giudiziale, è risultato che alcune autocertificazioni relative a domande di iscrizione all’Elenco dei Pubblicisti sono risultate false”. L’Ordine dei giornalisti della Lombardia, presieduto da Gabriele Dossena, a tal proposito ricorda che “le dichiarazioni false rese alla Pubblica Amministrazione costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto”.
Il riferimento normativo è contenuto nel Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 che ha assorbito il precedente Dpr n. 403 del 20 ottobre 1998 il quale, prevedendo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottolineava il concetto che le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.
L’Ordine dei giornalisti fa parte della Pubblica Amministrazione ed effettua periodiche verifiche a campione sulle autocertificazioni di chi fa richiesta d’iscrizione agli Albi. Le dichiarazioni mendaci, e quindi false, rese all’Ordine dei giornalisti costituiscono reato e comportano la perdita dell’iscrizione.

DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 75. DECADENZA DAI BENEFÌCI

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 76. NORME PENALI

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

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