Sul sito dell’istituto di previdenza una sezione dedicata alle azioni legali promosse

Ex fissa: favorevoli all’Inpgi 19 sentenze su 20

il direttore Mimma Iorio

Mimma Iorio, direttore generale dell’Inpgi

InpgiROMA – Sul sito ufficiale dell’Inpgi è stata pubblicata una apposita sezione dedicata all’ex Fissa. In tale box informativo confluirà una raccolta giurisprudenziale di sentenze favorevoli all’Istituto in materia, dalla quale, finora emerge che le azioni giudiziali proposte dai giornalisti nei confronti dell’Inpgi, volte all’immediato pagamento della prestazione cosiddetta “ex fissa”, non appaiono minimamente fondate.
È stato, infatti, rilevato che non fa capo all’Inpgi la prestazione ingiunta, essendo documentalmente provata la totale autonomia del Fondo Integrativo Contrattuale rispetto all’Istituto.
Il Fondo Integrativo Contrattuale eroga, infatti, un trattamento di fonte contrattuale collettiva, finanziato dalle aziende editoriali e rispetto ad esso il ruolo dell’Istituto è “inequivocabilmente “ limitato alla gestione del Servizio Cassa, con contabilità separata e con un regime di completa autonomia finanziaria, senza alcuna commistione con il proprio patrimonio e le proprie risorse, destinate al pagamento delle pensioni.
Ciò giustifica ampiamente – sempre secondo le richiamate sentenze – la clausola contenuta nell’art. 6 ultimo comma della Convenzione e nell’art. 11 del  Regolamento, secondo cui l’Inpgi “è esonerato dall’obbligo di  corrispondere  le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della ricostituzione”.
Giudizialmente è risultato anche dimostrato che l’Inpgi è esente da ogni responsabilità per il ritardo nella erogazione della prestazione richiesta, essendo detto ritardo addebitabile unicamente allo stato pregresso di illiquidità del Fondo (che si tentò di risolvere con l’Accordo Fieg-Fnsi del 2010 e di recente risolto con l’Accordo Collettivo del giugno 2014).
D’altro canto, i pronunciamenti in questione escludono anche che nel comportamento dell’Istituto sia ravvisabile una qualche responsabilità dell’attuale stato di incapienza del Fondo (In particolare nella sentenza n. 3222 del 2015 viene chiarito: “dai documenti versati in atti (…)  emerge chiaramente, e non è seriamente contestabile, che l’Istituto abbia non solo correttamente segnalato la carenza di liquidità del Fondo, ma attivamente partecipato con le parti sociali alle iniziative sollecitate dai Ministeri Vigilanti al fine di risolvere la  accertata  situazione di insufficiente liquidità del Fondo”. E ciò – rileva il Giudice – sia in passato, con la delibera conseguente agli accordi del 2010, sia con riferimento alle delibere conseguenti all’accordo collettivo del giugno 2014, di cui è prova l’approvazione ministeriale del 9 febbraio 2015).
L’assenza di ogni tipo di responsabilità dell’Inpgi per tute le vicende del Fondo trova ulteriore conferma nella sentenza del Tribunale di Napoli (sent. 2095 del 2015) in cui viene più in generale esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per le questioni attinenti il funzionamento del Fondo e il pagamento della ex fissa.
Alla data odierna sono state emesse le prime 19 sentenze di merito, di cui si registrano ben 18 decisioni a favore dell’Istituto (raccolte nel sito) e soltanto una pronuncia contraria. Tale sezione web sarà aggiornata con cadenza mensile.

Mimma Iorio
Direttore Generale Inpgi

LA SEZIONE DELL’INPGI DEDICATA ALLE SENTENZE SULL’EX FISSA
http://www.inpgi.it/?q=node/1378.

 

 

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