ROMA – «L’approvazione del regolamento dell’Agcom per la determinazione dell’equo compenso che le piattaforme dovranno riconoscere agli editori per l’utilizzo dei contenuti giornalistici è per me motivo di enorme soddisfazione». Lo afferma Giuseppe Moles, già sottosegretario all’informazione e all’editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata, sottolineando che «con questo ultimo e fondamentale passaggio si chiude, infatti, un percorso lungo e complesso per il quale ho lavorato molto e con grande impegno mio e del Dipartimento Editoria per arrivare ad un punto di equilibrio tra le parti, che non penalizzasse nessuno ma nel rispetto di un principio fondamentale che mi ha guidato: il prodotto giornalistico, come tutti i prodotti frutto dell’ingegno, va tutelato e giustamente remunerato».
«Le risorse derivanti dal riconoscimento dell’equo compenso – evidenzia Moles – rappresenteranno una boccata di ossigeno per il settore editoriale e anche di questo sono particolarmente felice ed orgoglioso».
Nella riunione di ieri, l’Autorità ha infatti approvato, con il voto contrario della commissaria Giomi, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore.
L’articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l’articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online.
In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cosiddetto value gap) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche.
Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato.
Sempre secondo l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
Il regolamento individua come base di calcolo “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati.
La presenza di un’aliquota massima ha l’obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dell’equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo l’instradamento delle negoziazioni.
I criteri validi per la valutazione dell’equo compenso sono indicati nel regolamento sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 195/22/CONS del 15 giugno 2022) e si basano su: a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni; b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line); c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata. (giornalistitalia.it)
“L’ok dell’Agcom chiude percorso positivo che dà una boccata di ossigeno all'editoria”