ROMA – L’11ª Commissione permanente del Senato (Lavoro, Previdenza Sociale) ha approvato a maggioranza lo schema di parere sul Ddl n. 2271 “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti” approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri. In merito, il presidente Maurizio Sacconi ha preannunciato che la Commissione procederà alla votazione dello schema di parere sull’Atto del Governo n. 311 nella seduta di martedì 26 luglio.
La relatrice Erica D’Adda (Pd), nel presentare lo schema di parere favorevole, ha osservato che debbano essere definiti con maggiore precisione i compiti e i termini della commissione per l’equo compenso nel lavoro giornalistico, mentre il sen. Sergio Puglia (M5S) ha presentato uno schema di parere alternativo e di segno contrario (la cui votazione è stata preclusa dalla Commissione), in cui particolare attenzione è riservata al tema dell’equo compenso e all’esigenza che i parametri retributivi nel lavoro giornalistico facciano riferimento all’articolo 36 della Costituzione.
Al presidente Sacconi, che ritiene “necessario che lo schema di parere contenga un richiamo a parametri certi per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico”, la relatrice D’Adda ha osservato che “il disegno di legge in discussione alla Commissione affari costituzionali reca deleghe legislative al Governo e che pertanto il parere non può contenere indicazioni di dettaglio”, convenendo comunque sulla “opportunità di integrare conseguentemente la sua iniziale proposta.
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato l’atto comunitario sulla sussidiarietà ha evidenziato che “il provvedimento si inserisce in una pluralità di iniziative dell’Unione europea intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione e – nel caso particolare – ad agevolare l’ammissione e la mobilità dei lavoratori altamente specializzati provenienti dai Paesi terzi. Valutata, quindi, positivamente la raccomandazione agli Stati membri del Consiglio dell’Unione europea di istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale, riconosciutone il ruolo fondamentale per migliorare l’occupabilità e la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione”, la Commissione Lavoro, Previdenza Sociale ha espresso “osservazioni non ostative” al testo “considerata l’importanza dell’indicazione della retribuzione, prevista all’articolo 5, comma 1, per i lavoratori in possesso di Carta blu UE, che deve essere in linea con la media della retribuzione mensile o annuale dello Stato membro ospitante, al fine di non determinare forme di discriminazione tra lavoratori che svolgono medesime qualifiche”.
Sul disegno di legge n. 2271, la Commissione ne ha motivato l’approvazione osservando che “il settore dell’editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale”.
“Valutato che l’articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all’innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”, la Commissione ha espresso parere favorevole osservando, in via preliminare, “l’esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all’interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili”.
Con riferimento all’articolo 2, comma 5, lettera a) viene, in particolare, sottolineata “l’opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità”.
In merito all’articolo 4, si fa notare che “il mandato della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Con l’occasione si auspica che la suddetta Commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico”. (giornalistitalia.it)
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271 (APPROVATO)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il settore dell’editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale;
valutato che l’articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all’innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In via preliminare, la Commissione sottolinea l’esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all’interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.
Con riferimento all’articolo 2, comma 5, lettera a), si sottolinea l’opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.
In merito all’articolo 4, si fa notare che il mandato della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SERGIO PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA PAGLINI (M5S) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271 (RESPINTO)
La Commissione 11ª del Senato,
in sede d’esame del disegno di legge, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione delle informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria delle discipline di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (AS. 2271);
considerato che:
l’articolo 4 del disegno di legge in esame prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico. La proroga è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione, costituiti dalla definizione dell’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato e dalla redazione e pubblicazione di un elenco dei soggetti che rispettino il suddetto parametro;
ai sensi della disciplina vigente:
a) per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
b) l’equo compenso deve essere definito, da parte della Commissione, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
c) il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo;
al contrario della scarna disposizione di cui all’articolo 4, appare maggiormente necessario l’inserimento di una specifica disposizione di modifica della citata disciplina che preveda esplicitamente:
1) un riferimento all’articolo 36 della Costituzione, come parametro specifico per la definizione di un giusto compenso, che possa dare dignità al lavoratore in merito alla sua prestazione e che tenga conto della quantità e qualità del lavoro;
2) che la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, in sede di attuazione, non possa derogare ai parametri retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
esprime per quanto di competenza parere contrario.