ROMA – Grosse nubi si addensano all’orizzonte sull’effettivo svolgimento in modalità on-line, in primavera, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali (tranne il Molise) dell’Ordine dei giornalisti, che si sono finora sempre svolte unicamente nei seggi fisici come prevedevano la legge istitutiva n. 69 del 3 febbraio 1963 e il suo Regolamento applicativo approvato con il Dpr n. 115 del 4 febbraio 1965.
L’introduzione del voto elettronico, prevista dall’art. 31 del decreto-legge Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, rappresenta una novità assoluta ed è conseguente al divieto di assembramento ai seggi connesso alla pandemia da Coronavirus Covid-19. Tuttavia, prima che il sistema on-line diventi effettivamente operativo sembrano necessari una serie di chiarimenti interpretativi e con ogni probabilità anche delle modifiche legislative che dovrebbero far slittare i tempi oltre quelli già previsti dall’art. 22, cioé della reale data di disponibilità del nuovo sistema informatico. Solo così potrebbero evitarsi possibili ricorsi alla magistratura sia da parte dei candidati, sia da parte degli stessi elettori con possibile ulteriore slittamento del voto.
A parte il fatto che non è stata sfruttata l’occasione per eliminare l’anacronistico terzo turno di ballottaggio, il regolamento prevede 2 giornate di voto elettronico per 10 ore e 8 ore di voto al seggio fisico, per un totale di 28 ore, ma la legge, non modificata, quindi tutt’ora in vigore, ne prevede massimo 8. Inoltre, non è prevista la presentazione di candidature. Come avverrà, quindi, la votazione? Sulla scheda elettorale saranno presenti tutti gli eleggibili (ad esempio oltre 10mila nomi per l’elezione dei 3 pubblicisti per il Consiglio regionale e di 1 pubblicista per il Consiglio nazionale in Lazio e Lombardia)? Oppure, come avviene per il voto al seggio, l’elettore dovrà scrivere sulla scheda elettronica i nomi dei colleghi eleggibili. Ma come? Sulla scheda fisica è possibile scrivere il solo cognome, nome e cognome, cognome e nome, cognome e iniziale del nome, nome o iniziale del cognome. È possibile anche esprimere un voto nullo. Ma elettronicamente, non essendo previsto lo spoglio, ma solo il conteggio automatico delle preferenze, non esiste comunque una difforme espressione di voto tra le due modalità? Oppure anche nei seggi fisici dovranno essere istallati i computer per uniformare la modalità di voto?
Al momento, infatti, nel nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza – approvato dal Cnog forse con troppa fretta e senza una successiva simulazione pratica dell’effettiva applicazione delle nuove norme innestate su una normativa vecchia di 58 anni e che é stato ratificato dal ministero della Giustizia, che lo ha poi pubblicato il 15 gennaio scorso da pag. 16 a pag. 19 nel proprio Bollettino Ufficiale n. 1 – manca uno degli elementi essenziali di conoscenza per ogni elettore chiamato a votare con il computer, cioè l’elenco formale dei candidati alle varie cariche nelle prossime elezioni di primavera.
L’art. 15 lettera c) si limita a prevedere che «l’avente diritto deve esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata». Ma non prevede la preventiva candidatura da parte dei giornalisti in regola che siano interessati a concorrere per le cariche vacanti. Nel contempo non é previsto (come avviene, ad esempio, all’Inpgi) che ogni candidato possa avere a disposizione l’elenco degli indirizzi Pec di tutti gli elettori di una determinata regione, compresi quelli residenti all’estero, per poterli informare via e mail della propria candidatura. È questa solo una delle tante anomalie riscontrate nella lettura del nuovo Regolamento elettorale.
Pertanto, il voto elettronico rischia un potenziale flop in quanto un giornalista iscritto che, come elettore, volesse utilizzare il computer per eleggere i suoi rappresentanti all’Ordine, non sarebbe assolutamente in grado di conoscere quali sono i nominativi dei candidati e non potrebbe quindi contrassegnarli con una semplice X sulla scheda elettronica. E a fortiori dovrebbe indicarli lui stesso sulla scheda elettronica lasciata in bianco prendendoli magari a caso tra tutti gli iscritti all’Albo della sua regione.
Di conseguenza, diventerebbe di fatto impraticabile per i notai effettuare, poi, in tutta Italia lo scrutinio in tempi ragionevoli soprattutto in grandi regioni con migliaia di iscritti come Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte perché, lasciando all’elettore la libertà di scelta di indicare sulle righe in bianco della scheda elettorale computerizzata il nominativo di qualsiasi giornalista egli volesse, ci si troverebbe poi di fronte ad una molteplicità di nomi di colleghi che potrebbero essere paradossalmente addirittura eletti a loro insaputa senza essersi neppure mai candidati, e rallentando a dismisura lo spoglio delle schede elettorali e la certificazione dei risultati finali.
E se é vero che fino ad ora la legge del 1963 e il successivo Regolamento del 1965 non prevedono la preventiva candidatura é altrettanto vero, però, che, al di fuori dei seggi elettorali cartacei (gli unici dove materialmente si votava e si potrà ancora votare), i vari candidati potevano (e possono ancora) distribuire volantini e farsi comunque campagna elettorale anche tramite liste “ufficiose”, cioè informali, con i loro nominativi.
Il voto elettronico, invece, cambia radicalmente l’impostazione del vecchio e ormai superato sistema elettorale che prevedeva l’esclusività del Seggio cartaceo (ad esempio, in presenza del voto on-line non avrebbe più senso mantenere oggi in vita l’inutile e dispendiosa votazione di ballottaggio) e, pur essendo sulla carta assolutamente molto più democratico perché dà indistintamente la possibilità di votare a tutti coloro che risiedano in luoghi lontani di una regione rispetto a quello previsto per il seggio fisico o addirittura vivano all’estero o siano malati o impossibilitati a uscire di casa o inviati per lavoro in altre città al momento del voto, diventerebbe estremamente difficile, se non impossibile, informare con largo anticipo e preventivamente tutti i potenziali elettori sui nomi dei reali candidati. E per assurdo a questi ultimi non sarebbe neppure consentito di conoscere preventivamente gli indirizzi Pec dei nominativi degli elettori aventi diritto al voto in regola con l’iscrizione.
Peraltro, la preventiva candidatura é prevista già da molti anni ed è stata quindi ampiamente collaudata nelle elezioni sia dell’Inpgi 1 e dell’Inpgi 2, vigilati dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze, sia del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, vigilato dalla Covip, sia della Casagit, che delle Associazioni Regionali Stampa e della Fnsi.
Appare, quindi, indispensabile e urgente una modifica del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti con l’espressa introduzione della preventiva candidatura e con l’inserimento dei candidati ufficiali sulla scheda da votare con il voto elettronico. E contestualmente dovrebbe essere anche risolto il delicato problema degli indirizzi Pec di tutti gli elettori di ogni regione da mettere a disposizione di ciascun candidato.
Si ricorda che, in base all’art. 31 del cosiddetto decreto-legge Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti sono attualmente obbligati ad avere la Pec e chi ancora non l’avesse dovrebbe essere automaticamente sospeso dal proprio Ordine di appartenenza e non potrebbe, quindi, neppure votare. A sua volta l’Ordine regionale che non provvedesse alla sospensione dell’iscritto privo di Pec rischierebbe di essere commissariato dal Ministero della Giustizia.
Per di più l’art. 7 del nuovo Regolamento prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine «utilizzando il domicilio digitale» degli iscritti. Tuttavia tale disposizione sembra confliggere non solo con l’art. 4 della legge n. 69 del 1963 (così come modificato dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 14 maggio 2005 n. 80), che prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine almeno 15 giorni prima «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata», ma anche con l’art. 5 del Dpr n. 115 del 1965 che –probabilmente per una “dimenticanza” legislativa – prevede ancora che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine almeno 15 giorni prima addirittura «per raccomandata postale con ricevuta di ritorno» (questa modalità è stata, infatti, abrogata proprio dall’art. 2, comma 4-quater, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, essendo una legge è di rango superiore ad un Regolamento, ma é rimasta in vigore sulla carta come ci ha confermato “Normattiva”, portale delle leggi in vigore, curato dalla Presidenza del Consiglio, dalle Camere e dalla Cassazione).
Analogamente l’art. 4 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 è, a sua volta, di rango superiore rispetto all’art. 7 del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza, pubblicato dal ministero della Giustizia il 15 gennaio scorso nel proprio Bollettino Ufficiale n. 1.
Sempre sul tema connesso all’avviso di convocazione delle elezioni sarebbe anche opportuno un chiarimento da parte del Ministero della Giustizia sulla regolarità o meno dell’invio delle convocazioni tramite posta “massiva” (e non “prioritaria”). Infatti, tale invio, pur non essendo formalmente previsto dalla legge, é stato, ad esempio, utilizzato nei mesi scorsi dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio.
Analogamente l’art. 4 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 è, a sua volta, di rango superiore rispetto all’art. 7 del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza, pubblicato dal ministero della Giustizia il 15 gennaio scorso nel proprio Bollettino Ufficiale n. 1.
Personalmente ritengo corretto il contenuto dell’art. 7 del nuovo Regolamento che prevede che l’avviso di convocazione delle elezioni venga spedito dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine utilizzando esclusivamente la Pec dei giornalisti iscritti anche perché in tal modo l’invio non costerebbe quasi nulla ai singoli Ordini regionali rispetto all’invio per posta. Ma resterebbe comunque un vulnus, in quanto il citato art. 7 non ha, purtroppo, forza di legge.
Di conseguenza, al fine di risolvere alla radice il delicato problema giuridico ed evitare possibili ricorsi, la via maestra più rapida sembra essere quella di un decreto-legge da convertire poi in legge da parte della Camera e del Senato con cui si cancellino tutte le norme riguardanti il sistema elettorale dell’Ordine dei Giornalisti, contenute nella legge n. 69 del 1963 e nel successivo Dpr n. 115 del 1965 che dovrebbero essere sostituite da un apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e convalidato dal Ministero della Giustizia in cui si riprendano in gran parte le norme già varate dal Cnog nei mesi scorsi e pubblicate il 15 gennaio 2021, ma integrandole con altre novità al fine di risolvere in brevissimo tempo tutte le numerose anomalie riscontrate.
Tra le novità da introdurre dovrebbe esserci anche il Regolamento tecnico del voto con modalità telematiche sulla falsariga di quello per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine nazionale e degli Ordini regionali dei geologi, pubblicato sullo stesso Bollettino del ministero della Giustizia del 15 gennaio 2021.
Parallelamente dovrebbe essere anche approvato un Bando di gara di evidenza pubblica per affidare ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente la gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto elettronico, in quanto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti é un ente pubblico non economico a struttura associativa e, come tale, deve rispettare alla lettera le norme di legge in materia di appalti.
A supporto di questi suggerimenti di modifiche normative, oltre a quanto già esposto, si richiama l’art. 11, secondo e terzo comma, del nuovo Regolamento pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021 che prevede che i giornalisti professionisti e pubblicisti in regola con l’iscrizione all’Albo possano esercitare il voto telematico per 10 ore, cioé dalle 10 alle 20, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione, nonché nelle due giornate antecedenti l’eventuale ballottaggio.
Ebbene questa norma, pur del tutto condivisibile in linea di principio perché consentirebbe finalmente a tutti gli iscritti di poter votare in pochi secondi con il computer in ogni parte del mondo per la durata di 2 giorni, dovrebbe essere corretta sia perché non é stato precisato che il voto dalle ore 10 alle 20 é riferito all’ora italiana, sia perché non si tiene conto dei differenti fusi orari dei luoghi di residenza di numerosi giornalisti elettori che vivono all’estero e che pagando annualmente le quote hanno pienamente diritto di voto (ad esempio, un anno fa per le elezioni dell’Inpgi si é votato ininterrottamente 24 ore al giorno per 3 giorni).
Emergono, poi, altri due delicati problemi contenuti sempre nell’art. 11 del nuovo Regolamento, che potrebbero inficiare le elezioni con il voto elettronico se le regole non fossero cambiate, perché: 1) sarebbe violato l’art. 6 della legge n. 69 del 1963, che prevede che le elezioni dell’Ordine dei giornalisti possano durare al massimo 8 ore, mentre l’art. 11 del nuovo Regolamento prevede – oltre al voto al voto cartaceo al seggio fisico – ben 20 ore di voto elettronico;
2) sarebbe violato l’art. 4 della legge n. 69 del 1963, che prevede la convocazione degli elettori almeno 15 giorni prima della 1ª assemblea degli elettori in ogni regione, mentre l’art. 11, terzo comma del nuovo Regolamento, prevede che il voto elettronico sia esercitabile nei 2 giorni antecedenti la data della 1ª assemblea degli iscritti. Di conseguenza, viene di fatto modificato un termine di legge che é di rango superiore al Regolamento e potrebbero essere, quindi, presentati ricorsi per invalidare i risultati elettorali.
Un’altra grave anomalia connessa all’avviso di convocazione delle elezioni é contenuta nell’art. 5 del nuovo Regolamento, che consente ai giornalisti iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche e che siano in regola con la Pec e con il pagamento delle quote di far richiesta di elettorato attivo «entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la 1ª convocazione dell’assemblea elettiva». Ma anche questo termine non risulta affatto amalgamato con quello del successivo art. 11, terzo comma, e violerebbe anch’esso l’art. 4 della legge n. 69 del 1963.
Non é, però, finita. L’art. 8 del nuovo Regolamento prevede che presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti venga costituito l’Ufficio centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto e tali operazioni sono pubbliche. Ma in base all’art. 16 della legge n. 69 del 1963 «il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti é istituito con sede presso il Ministero della Giustizia». Insomma, non si sa esattamente dove sarà ubicato ed insediato l’Ufficio elettorale centrale: in via Sommacampagna 19, sede effettiva del Cnog, o, invece, in via Arenula 70, sede legale del Cnog presso il ministero della Giustizia?
Come “ciliegina” finale si segnala che non é stato risolto neppure il “nodo” relativo alla candidatura per il Consiglio nazionale da parte di giornalisti professionisti e pubblicisti che siano pensionati. Quattro anni fa il Decreto Legislativo n. 67 del 15 maggio 2017, modificando l’art. 16 della legge n. 69 del 1963, ha previsto che per essere eletti al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti bisogna essere «titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
Tale norma tuttora in vigore appare, però, priva di una precisa ratio, nonché equivoca, sibillina, discriminatoria e si presta a più interpretazioni perché colpisce indistintamente anziani giornalisti professionisti e pubblicisti in possesso della Pec e in regola con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e con il puntuale pagamento delle quote, ai quali viene consentito di candidarsi come consiglieri regionali dell’Ordine dei giornalisti, ma inopinatamente viene, invece, vietato in modo del tutto incomprensibile di candidarsi come consiglieri nazionali.
Quattro anni fa nelle elezioni per l’Ordine nazionale, svoltesi nel Lazio, il Ministero della Giustizia solo ad elezione avvenuta bocciò la nomina a consiglieri nazionali dei giornalisti professionisti Andrea Garibaldi e Marco Mele perché, pur iscritti all’Inpgi 1 e titolari di pensione diretta Inpgi 1, erano privi di contributi all’Inpgi 2 e quindi non erano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi.
Gli artt. 3, comma 5, e 14, comma 1, del nuovo Regolamento si limitano ora a richiamare pedissequamente il contenuto dell’art. 16 della legge n. 69 del 1963, modificato dal Decreto Legislativo n. 67 del 15 maggio 2017, prevedendo che per essere eletti al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti bisogna essere «titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani», ma senza fornire alcun chiarimento su cosa debba intendersi per posizione attiva Inpgi per chi é pensionato Inpgi 1 o Inps.
Pertanto c’é oggi chi sostiene che basta essere iscritti all’Inpgi 2 anche senza aver versato alcun contributo. Ma c’é anche chi sostiene che non basta essere iscritti all’Inpgi 2, ma sia necessario aver versato almeno un predeterminato numero di contributi. Solo così si potrebbe essere equiparati ad una posizione attiva.
Quest’ultima interpretazione sembrerebbe la più corretta perché si allineerebbe per analogia all’art. 8, quarto comma, dello Statuto Inpgi, approvato dai Ministeri vigilanti del Lavoro e del Mef con decreto del 13 settembre 2007 che stabilisce: «Ai fini delle elezioni dei membri del Comitato amministratore di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale».
In conclusione, alla luce di quanto sopra occorre rimettere mano al più presto al nuovo Regolamento e correggerlo e/o integrarlo nei punti controversi o incompleti.
Il tempo per farlo non manca. Difatti, come si é già derogato al disposto dell’art. 6 con le 20 ore di votazione e del citato art. 7 per la spedizione dell’avviso di convocazione delle elezioni, previsti dal nuovo Regolamento, così si potrebbe benissimo introdurre con saggezza, equità ed equilibrio la preventiva candidatura per i giornalisti interessati a ricoprire incarichi di vertice negli Ordini Regionali (compresi i revisori) e nell’Ordine nazionale.
Per di più nello stesso Bollettino del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021, é stato anche pubblicato il nuovo Regolamento per lo svolgimento da remoto delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei Revisori che all’art. 6, primo comma, indica i princìpi generali del voto da remoto.
In particolare la piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti (o individuata da un loro Ordine territoriale) per l’espressione di voto da remoto deve garantire:
a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;
d) che i nominativi dei candidati compaiano nell’ordine indicato nella lista di appartenenza;
f) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);
i) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni da remoto;
m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio.
Da ciò si deduce che il Ministero della Giustizia non ha affatto precluso preventivamente, in linea di principio, nelle elezioni per l’Ordine dei Giornalisti la possibilità di fornire on-line agli elettori la lista con i nominativi dei candidati proprio perché tale lista é, invece, ammessa nel nuovo Regolamento delle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.
Una tempistica ragionevole per utilizzare il voto elettronico Inpgi é di 4/5 mesi che sono necessari per l’indizione delle elezioni con la presentazione delle candidature entro 2 mesi prima della data di inizio delle votazioni. Ciò perché é indispensabile consentire a tutti di candidarsi e agli Ordini di verificare preventivamente la regolarità di ogni candidatura con possibilità di ricorso dell’interessato e decisione finale da parte dell’Ordine regionale in modo da formalizzare le candidature ufficiali da spedire via Pec agli iscritti assieme al certificato elettorale. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Franz
BOLLETTINO UFFICIALE
del Ministero della Giustizia n. 1 del 15-1-2021
(da pag. 16 a 19 Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti)
LIBERE PROFESSIONI
Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei giornalisti.
Capo I – Procedura elettorale mista
Art. 1
Determinazione della modalità elettorale
1. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla L. 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l’affluenza ai seggi.
2. In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell’apertura del seggio il Presidente regionale, sentiti il Consiglio regionale e il Presidente nazionale, dichiara sotto la propria responsabilità e con idonea motivazione, l’impossibilità di aprire il seggio fisico. Il Presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente gli iscritti via pec e attraverso il sito dell’Ordine regionale.
3. Il voto telematico precede il voto in presenza ed è espresso attraverso una piattaforma informatica.
4.Gli avvisi di convocazione delle assemblee elettorali di cui all’art. 4 della legge 69/1963 e all’art. 16, secondo comma, del Dpr. 115/1965 riportano anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e sicurezza del voto.
Art. 2
Collegi regionali e nazionale
1. Le elezioni dei rappresentanti dei Consigli Regionali dell’Ordine si svolgono in ciascun collegio regionale.
2. Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio Nazionale si svolgono in ciascuno dei venti collegi regionali e, per quanto concerne i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, in un Collegio Unico Nazionale.
Art. 3
Elettorato attivo e passivo elezioni ordinarie
1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell’Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all’Ordine.
2. Sono esclusi i giornalisti sospesi dall’esercizio della professione.
3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
4. Per calcolare l’anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale.
5. Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna inoltre essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
6. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, in ragione di 2 professionisti e un pubblicista, gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
Art. 4
Ulteriori condizioni per il voto telematico
1. Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell’Ordine, l’interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell’avvenuto pagamento.
Art. 5
Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute presso il Collegio Unico Nazionale (Cun)
1. In sede di prima applicazione dell’art. 16 della Legge n. 69/1963, e comunque fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dallo stesso articolo, sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano richiesta entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell’assemblea elettiva e che autocertifichino l’appartenenza ad esse ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo II – Convocazione dell’assemblea
Art. 6
Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica
1. L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
Art. 7
Avviso di convocazione delle elezioni: modalità e oggetto
1. La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.
2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dei Consigli regionali.
3. L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti deve contenere:
– l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza;
– i giorni e gli orari per l’esercizio del voto telematico;
– il luogo, i giorni e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
– l’indicazione del seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
– l’eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione;
– per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l’avviso deve contenere l’invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione; per l’esercizio del voto telematico il richiamo all’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 8
Costituzione dell’Ufficio elettorale centrale
1. È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l’Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto.
2. Le operazioni dell’Ufficio elettorale centrale sono pubbliche.
3. Presso l’Ufficio elettorale centrale i Consigli Regionali rendono disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.
4. L’Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 Dpr 115/1965.
Art. 9
Costituzione dei seggi elettorali regionali
1. Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di votazione telematica il presidente del Consiglio regionale sceglie, negli elenchi degli elettori, cinque scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi.
2. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
3. Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
4. Il seggio sovrintende alle operazioni telematiche, in collegamento con l’Ufficio elettorale centrale di cui all’art. 8, e quindi a quelle del voto in presenza.
Art. 10
Sostituzioni
1. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale.
Art. 11
Periodo di esercizio del voto telematico
1. Nell’avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico.
2. Il voto telematico si esercita per 10 ore, dalle 10 alle 20, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione.
3. Il voto telematico è esercitabile con le stesse modalità anche nelle due giornate antecedenti l’eventuale ballottaggio.
4. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.
5. Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall’elenco dei votanti coloro che hanno esercitato il voto
telematico.
6. Nel rispetto del principio di unicità del voto, il voto espresso in modalità telematica esclude il voto presso il seggio nella tornata elettorale di riferimento.
Art. 12
Elenchi degli aventi diritto al voto
1. Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, il presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell’Albo nonché l’indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote.
Art. 13
Validità dell’assemblea in prima e in seconda convocazione
1. L’assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, tenendo conto di coloro che hanno votato telematicamente.
2. Qualora in prima convocazione la somma dei votanti professionisti e pubblicisti in modalità telematica e in presenza risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il Presidente non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida l’assemblea, rinviando le operazioni elettorali in seconda convocazione.
3. Si applicano i principi di cui all’art. 12 del Dpr 115/1965.
Art. 14
Adempimenti elettorali in materia di Cun
1. I Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al Cun, in formato aperto, entro quindici giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell’assemblea elettiva, i nominativi degli iscritti che abbiano autocertificato l’appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, che siano in regola con il pagamento delle quote dovute e che non risultino sospesi dall’esercizio della professione. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l’elenco di appartenenza, la data di prima iscrizione all’Albo e la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi.
2. Per quanto riguarda l’elenco degli aventi diritto appartenenti alle minoranze linguistiche, entro 10 giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell’assemblea elettiva, il Cun provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti gli elenchi, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica, degli iscritti titolari dell’elettorato passivo.
Capo III – Votazioni
Art. 15
Votazioni in modalità telematica
1. Il voto telematico è espresso accedendo alla piattaforma informatica elettorale con una modalità protetta nelle giornate indicate negli avvisi di convocazione.
2. Per accedere alla piattaforma telematica elettorale l’avente diritto deve:
a) far parte dell’anagrafica regionale degli iscritti (Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti);
b) accedere mediante le credenziali personali, secondo sistemi multipli di identificazione e autenticazione;
c) esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata.
3. Per la votazione del Cun il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal Collegio Unico Nazionale.
Art. 16
Certificazione della votazione telematica
1. Al termine di ogni giorno di voto telematico, la piattaforma restituisce la percentuale degli aventi diritto al voto, che ha già votato, e la rende pubblica sul sito di ogni Consiglio regionale.
2. I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l’integrità e l’immodificabilità dei dati.
3. L’elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato, viene inviato in modalità telematica dall’Ufficio elettorale centrale ai presidenti dei seggi elettorali regionali all’atto dell’apertura del seggio fisico.
4. Il notaio dell’Ufficio elettorale centrale riceve dalla piattaforma in modalità sicura la password che, inserita nel sistema, può consentire ai presidenti dei seggi regionali l’accesso al database al momento dello spoglio.
Art. 17
Operazioni di verifica della validità dell’assemblea
1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione ai sensi dell’art. 13, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi, tenendo conto anche dei votanti in modalità telematica e di quelli espressi in eventuali seggi periferici.
2. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato.
3. Dichiara, quindi, non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede.
4. Per gli iscritti nell’altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.
Art. 18
Scrutinio
1. Accertata la validità dell’assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.
2. I voti espressi presso il seggio elettorale vanno sommati a quelli presenti sulla piattaforma telematica.
3. Il presidente del seggio proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all’art. 6 della L. 69/1963.
Art. 19
Ballottaggio
1. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede a convocare, con le stesse modalità delle precedenti convocazioni, un’ulteriore votazione e, entro otto giorni, un’assemblea successiva per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quelli ancora da eleggere.
Art. 20
Proclamazione degli eletti
1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione proclama eletti, nell’ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
2. Procede inoltre alla proclamazione del/dei professionista/i eletto/i e alla proclamazione con riserva del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.
Art. 21
Comunicazioni
1. Il presidente dell’assemblea della sede dell’Ordine, immediatamente dopo l’avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione con riserva delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione
nella sede del Consiglio regionale.
Art. 22
Norma transitoria e finale
1. Il presente Regolamento si applica dalla data di disponibilità del sistema informatico.
2. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla votazione telematica i giornalisti in regola con il pagamento delle quote il giorno della convocazione delle elezioni.