ROMA – Il Parlamento ha apportato due importanti novità al Testo unico sulla radiotelevisione a garanzia dei cittadini e degli utenti. Interessano tutti i giornalisti Rai, Mediaset, La 7, Sky, Dazn, Telenorba, ecc. Oltre a riconoscere e a riconfermare rilevanti diritti a vantaggio di tutti, vengono fissati nuovi princìpi giuridici in tema di rettifica di notizie mandate in onda da tg e giornali radio.
Le nuove norme sono contenute nel nuovo Decreto Legislativo n. 50 del 25 marzo 2024, pubblicato con note esplicative sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 17 aprile 2024 ed entrato in vigore il 2 maggio scorso, che modifica il precedente Decreto Legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021.
Ecco il testo:
A) L’art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 25 marzo 2024, che ha così modificato l’articolo 4, primo comma, del D. Lgs. n. 208 del 2021, stabilisce che: «Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:
a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio;
c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture)».
B) A sua volta l’art. 1, comma 23, del D. Lgs. n. 50 del 25 marzo 2024, che ha sostituito l’art. 35, secondo comma, del D. Lgs. n. 208 del 2021, stabilisce, invece, che: «Art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica):
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.
2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all’onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l’emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all’Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L’Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall’interessato ai sensi del comma 2. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia». (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
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