ROMA – La libertà di stampa non può essere limitata per il fatto che il web l’ha messa alla portata di molti. Nessuna censura o sequestro preventivo possono essere imposti su richiesta della parte che si sente danneggiata, impedendo alla notizia di circolare, vista la prevalenza dell’interesse generale su quello personale.
In una sentenza che rappresenta un altro punto fermo nella storia della comunicazione, la Cassazione mette nero su bianco l’equiparazione delle testate giornalistiche online a quelle “tradizionali”, estendendo ad esse le garanzie dell’articolo 21 della Costituzione e quelle successive suggellate dalla giurisprudenza. “Devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano a impedire la persistenza nella Rete o l’ulteriore circolazione o diffusione dell’articolo di giornale telematico ritenuto diffamatorio”, scrivono i giudici.
Ma la tutela speciale, enunciata dalle Sezioni Unite Civili, è bene precisarlo, non riguarda i blog ma i siti che possiedano i medesimi “tratti caratterizzanti” del “giornale tradizionale” su carta. Devono cioè essere diffusi con regolarità, organizzati in una struttura con un direttore responsabile e avere un editore iscritto al registro degli operatori della comunicazione.
Il principio di diritto è, per così dire, un ‘motu proprio’ della Corte, su impulso del procuratore generale della Cassazione, in base ad una prerogativa a lui attribuita per assicurare l’esatta e uniforme interpretazione della legge, prescindendo dall’impugnazione di una delle parti di un procedimento. Questo dopo una serie di pronunce di segno opposto da parte dei giudici di merito.
In sentenza vengono citati due procedimenti, che vedono contrapporsi in un giudizio civile davanti al tribunale di Napoli, in un ricorso cautelare per diffamazione con richiesta di rimuovere l’articolo dal web, un’università telematica e i siti del settimanale L’Espresso e del quotidiano la Repubblica. In un caso il giudice ha accolto il reclamo avanzato per la rimozione del contenuto dal web.
La Cassazione si era già pronunciata in sede penale lo scorso anno, anche in quel caso negando il sequestro tramite oscuramento o altra forma di controllo preventivo di una testata giornalistica online. Ha voluto ora precisare che non basta instaurare un contenzioso civile per ‘tappare la bocca’ al giornale web. Riconosce sì che “il mezzo di comunicazione” online “è sicuramente più pervasivo e diffusivo, idoneo a causare danno in modo maggiore, rispetto alla carta stampata”, ma che ogni valutazione sulla modalità tecnica di diffusione va rinviata semmai alla quantificazione del danno, qualora si ritenesse “la prevalenza sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di stampa di quello all’onore ed alla dignità del soggetto diffamato”.
D’altra parte, è la riflessione dei giudici, limitare il mezzo in via cautelare “equivarrebbe a sterilizzarlo o a svuotarne di contenuto le potenzialità”: non si può trattare “in modo deteriore” rispetto al passata la libertà di stampa “solo perché è diventato tecnicamente più facile avvalersene”. (ansa)
La tutela speciale enunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione non riguarda i blog