L’Istituto di previdenza dei giornalisti avrà anche 6 mesi in più per riequilibrare i conti

Decreto Rilancio: contributi Cigd Covid-19 all’Inpgi

Giuseppe Conte ed i ministri Stefano Patuanelli e Roberto Speranza in conferenza stampa

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto Rilancio. «È un testo complesso, – ha esordito in conferenza stampa il presidente Giuseppe Conte – con oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile con i ministri e tutti gli staff tecnici, abbiamo portato a termine questa fatica». Per la ripartenza ci saranno 25,6 miliardi per i lavoratori, 15-16 miliardi per le aziende, 4 miliardi di taglio delle tasse, 3,25 miliardi alla sanità, 2 miliardi per il turismo, 1,4 miliardi per Università e ricerca.
Tra i provvedimenti approvati il differimento del termine per la procedura di riequilibrio dell’Inpgi dal 30 giugno al 31 dicembre 2020. La disposizione proroga, così, di 6 mesi il termine perentorio previsto dalla procedura «per il riequilibrio finanziario dell’Inpgi, di cui all’articolo articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l’Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate».
«Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno  – è scritto nel decreto – di fatto precluso l’avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt’oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento».
«La proroga del termine – è spiegato nella relazione – si rende pertanto necessaria al fine di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell’Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.
 Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
 La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Di rilevante importanza anche l’articolo relativo alla 
contribuzione figurativa per i giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
.
«Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’Inps, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto, è accreditata presso l’Inpgi. A tal fine, l’Inps trasmette mensilmente all’Inpgi l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese successivo, l’Inpgi presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati». (giornalistitalia.it)

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