Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza riportata stamane dal Sole 24 Ore

Dalla scrittura al desk: non è demansionamento

CassazioneROMA – “Il passaggio di un giornalista dalla scrittura di articoli all’attività di desk non configura un demansionamento. L’attività cosiddetta di ‘cucina’, anzi, può essere anche più rilevante della scrittura se si adotta ‘una logica che supera il tema della visibilità della firma’”.
Una notizia che farà saltare più di un giornalista dalla sedia quella resa nota stamane dal Sole 24 Ore, che riporta quanto stabilito dalla Cassazione, che con la sentenza 9119/2015, depositata ieri, non ha accolto il ricorso di un redattore trasferito nel 1995 da un settore all’altro nell’ambito della redazione centrale del suo giornale.
Il giornalista – è spiegato nell’articolo del Sole dal titolo “Il giornalista non può rifiutare il desk” (http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-05-06/il-giornalista-non-puo-rifiutare-desk-202131.php?uuid=ABrV2jbD)  – aveva citato l’azienda in tribunale sostenendo di essere stato privato delle mansioni di redattore articolista cronista per essere adibito al desk e lamentando, con questo passaggio, il venir meno del rapporto diretto con le fonti informative e un’incidenza sul prestigio e la notorietà della firma. Da ciò la richiesta al giudice di essere reintegrato nelle funzioni di articolista cronista e di essere risarcito per i danni derivati dalla dequalificazione professionale subita.
E, in questo contesto, – spiega Il Sole, rifacendosi alla sentenza della Suprema Corte – l’effettuazione dei compiti di cucina redazionale, ovvero di tutte quelle mansioni necessarie perché si possa giungere alla realizzazione del giornale quale prodotto finale dell’opera collettiva redazionale, è posta sullo stesso piano della redazione di articoli d’informazione; tale partecipazione, anzi, rappresenta il connotato indefettibile della qualifica di redattore. Quanto al diritto alla firma, il fattore “visibilità” può essere “fonte di mere aspettative, ma non costituisce alcun diritto in capo al redattore e non condiziona il datore di lavoro nelle sue scelte organizzative”.

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