ROMA – Tutti i giornalisti che nel 2014 hanno svolto attività libero-professionale hanno l’obbligo di comunicare, entro il 31 luglio 2015, i redditi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Lo ricorda il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, precisando che sono tenuti alla comunicazione tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani che nel 2014 hanno svolto attività giornalistica autonoma con ritenuta d’acconto per attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore, partita Iva o come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti.
I giornalisti che contemporaneamente all’attività libero professionale hanno svolto “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale.
I giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione.
Non sono, invece, tenuti alla comunicazione i giornalisti che hanno svolto esclusivamente attività da co.co.co. e hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’attività libero professionale per l’anno 2014.
La comunicazione 2014 deve essere presentata entro il 31 luglio 2015, esclusivamente in modalità telematica collegandosi a denunciags.inpgi.it. La modalità telematica è disponibile: dal 15 giugno 2015 (dalle ore 8 alle ore 20).
Se la comunicazione viene presentata dopo il 31 luglio si applica una sanzione calcolata come percentuale del contributo soggettivo minimo, che è quindi ridotta per i primi 5 anni di iscrizione all’Albo e per i pensionati.
Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito www.inpgi.it utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione Inpgi) e la password normalmente utilizzata per accedere ai dati personali.
Dal 2013, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Inpgi, il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi) solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’art. 1 comma 3 della legge n. 233/1990 (per il 2014 pari a 15mila 516,35 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata all’importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale on line indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. VAI ALLA DENUNCIA ON LINE
Entro il 31 luglio obbligatoria per chi ha svolto attività libero-professionale