ROMA – L’articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate evidenziando che il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
L’articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha modificato i commi 3 e 5 dell’articolo 28 del Decreto, stabilendo che:
– il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
– il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno). (giornaliastitalia.it)
Destinati all’attività industriale, commerciale o professionale di lavoro autonomo