Il calendario di uscita dei giornali e le maggiorazioni previste dai contratti nazionali

Cosa spetta al giornalista che lavora nelle feste

ROMA – Cosa spetta al giornalista che lavora nelle feste natalizie? Domani, venerdì 25 e sabato 26 dicembre, non esce alcun quotidiano cartaceo e le rivendite sono chiuse. Le pubblicazioni riprenderanno normalmente domenica 27 dicembre ed i giornali usciranno sino all’ultimo dell’anno, Non usciranno, invece, venerdì 1 gennaio. Mercoledì 6 gennaio, infine, le edicole hanno la facoltà di chiudere dalle ore 13 in poi.
Il 25 ed il 26 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio (come il lunedì di Pasqua, il 1° novembre, l’8 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l’azienda giornalistica) vengono considerate festività infrasettimanali. Nel caso il giornalista dovesse, eccezionalmente, prestare la propria opera, specialmente nei settori radio-televisivo e dell’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo.
L’art. 19 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi include, infatti, il 25 e 26 dicembre e l’1 ed il 6 gennaio tra le festività infrasettimanali. Non coincidendo alcuna delle quattro giornate con la domenica, il giornalista che non presta la propria opera ha diritto alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per le festività.
Il 25 dicembre è tra le tre festività (le altre sono il 1° maggio e il 15 agosto) nelle quali il giornalista non è tenuto a prestare la propria opera. Tuttavia, nel caso dovesse eccezionalmente farlo, avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Il giornalista che è chiamato a lavorare il 26 dicembre, l’1 o 6 gennaio ha, invece, diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con una maggiorazione dell’80 per cento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 e il 31 dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato lo stesso trattamento, così come ai dipendenti delle agenzie di informazioni quotidiane che fossero chiamati a prestare la loro opera dopo le ore 18 del 24 e del 31 dicembre.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il 25 e 26 dicembre ed il 1° ed il 6 gennaio tra le festività infrasettimanali, come avviene per il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre e la ricorrenza del Patrono.
L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nei giorni festivi, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40 per cento per il lavoro straordinario festivo ed al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
Maggiorazioni per chi lavora nelle feste anche nel nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione Uspi-Cisal.
L’articolo 13, infatti, disciplina, infatti, il lavoro nelle festività religiose cattoliche: 1 gennaio (Santa Madre di Dio), 6 gennaio (Epifania), lunedì di Pasqua, 15 agosto (Festa dell’Assunzione della Vergine Maria), 1 novembre (Tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione della Vergine Maria), 25 dicembre (Santo Natale del Signore), 26 dicembre (Santo Stefano) e la ricorrenza del Santo Patrono.
A differenza degli altri contratti, però, l’Uspi-Cisal su richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, salvo che la legge non determini le rispettive festività,  prevede che la Commissione Paritetica, sentiti il lavoratore e i rappresentanti della sua religione o culto, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa, possa individuare festività religiose integrative o sostitutive di quelle cattoliche e le relative condizioni di godimento. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi andranno, ovviamente, maggiorate secondo le percentuali indicate per quelle cattoliche.
Le prestazioni lavorative in giornate festive andranno compensate con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40 per cento per il lavoro straordinario festivo ed al 50 per cento per lo straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul TFR. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno, comunque, calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc. Praticamente, il contratto Uspi-Cisal conferma le maggiorazioni previste dall’Uspi-Fnsi (disdettato dal 1 giugno 2020), ma aumenta del 10 per cento il lavoro domenicale con riposo compensativo che passa, quindi, dal 10 al 20 per cento per i contrattualizzati Uspi-Cisal. (giornalistitalia.it)

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