Maggiorazioni e riposo compensativo previsti per chi presta eccezionalmente servizio

Cosa spetta al giornalista che lavora a Ferragosto

ROMA – Cosa spetta ai giornalisti che lavorano a Ferragosto? Oggi, sabato 15 agosto, sono usciti, infatti, solo i quotidiani del mattino e le rivendite saranno aperte sino alle ore 13. Domenica 16 agosto, quindi, nessun giornale cartaceo sarà pubblicato e le rivendite hanno la possibilità di chiudere per l’intera giornata. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente lunedì 17 agosto.
Il 15 agosto, pertanto, i giornalisti non sono tenuti a prestare la loro opera. Lo ricorda Carlo Parisi, direttore di “Giornalisti Italia” e consigliere di amministrazione dell’Inpgi, evidenziando che nel caso ciò dovesse, eccezionalmente, avvenire, specialmente nell’emittenza radio-televisiva e l’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo.
L’art. 19 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi include, infatti, il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. Quest’anno il 15 agosto è sabato ed il giornalista che non presta la propria opera ha diritto alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per le festività.
Ferragosto è tra le tre festività (le altre sono il 1° maggio e il 25 dicembre) nelle quali il giornalista non è tenuto a prestare la propria opera. Tuttavia, nel caso dovesse eccezionalmente farlo, avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno ed al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
La festività del Ferragosto è, infine, prevista anche nel Contratto collettivo di lavoro giornalistico Uspi-Fnsi per i giornalisti che lavorano nella stampa periodica e nelle testate di informazione on line. L’art. 16 include, infatti, il Ferragosto tra le festività infrasettimanali e prevede una maggiorazione del 30% della retribuzione delle prestazioni, che sale al 35% per il festivo notturno ed al 50% per lo straordinario notturno festivo.
Anche in questo caso la retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. (giornalistitalia.it)

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