Lunedì dell’Angelo niente quotidiani cartacei. Le maggiorazioni previste dai contratti

Cosa spetta a chi lavora a Pasquetta

ROMA – Oggi, domenica 17 aprile, i quotidiani cartacei sono regolarmente in edicola, mentre domani 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, non usciranno e le rivendite avranno la facoltà di rimanere chiuse. Ma cosa spetta ai giornalisti che lavorano a Pasquetta? Per i giornalisti chiamati a prestare la loro opera, specialmente nell’emittenza radio-televisiva e l’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo.
L’art. 19 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi include, infatti, il Lunedì di Pasqua tra le festività infrasettimanali. Il giornalista che non presta la sua opera ha diritto alla normale retribuzione mensile senza alcuna indennità aggiuntiva. Chi, invece, è chiamato a prestare la propria opera ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 percento. Restano ferme, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Lunedì di Pasqua tra le festività infrasettimanali. L’art. 12 riconosce, infatti, al telegiornalista, che presta la sua opera nel giorno di Pasquetta ad una maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
La festività del Lunedì dell’Angelo è, infine, prevista anche dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico Uspi-Cisal. L’art. 13 include, infatti, il giorno di Pasquetta tra le festività religiose cattoliche. A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, salvo che la Legge non preveda le rispettive festività, la Commissione Paritetica, sentiti il lavoratore e i rappresentanti della sua religione o culto, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o sostitutive di quelle cattoliche e le relative condizioni di godimento.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nel giorno di Pasquetta, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc. (giornalistitalia.it)

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