ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato oggi, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.
L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.
Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Sono, invece, espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro.
Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento.
Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute.
Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.
Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.
Lo schema di decreto sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, ha inoltre approvato, in esame preliminare, un regolamento adottato ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), che ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Il provvedimento stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Con esso s’intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un lato, a superare le criticità emerse dall’attuazione della normativa previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall’altro, a premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare le mera occupazione di spazio frequenziale.
Il decreto mira alla razionalizzazione delle procedure, mediante la previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di altre semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e dell’informatizzazione dell’iter procedurale.
Sono definiti i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti sempre in ambito locale.
Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività, di rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv”, nonché trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno.
Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo è inoltre riconosciuta a quelle che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione europea.
Non sono, invece, ammessi ai benefici coloro che abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico può disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti.
Dopo l’approvazione preliminare, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri. (giornalistitalia.it)
Giacomelli: “Bene l’ok al regolamento per il Fondo per il pluralismo”
ROMA – “Quello approvato oggi dal Consiglio dei ministri è senza dubbio un regolamento molto innovativo e più selettivo rispetto al passato”. Con queste parole il sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomelli commenta l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri l’atteso schema di regolamento per il riparto delle risorse per il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione che dovrà ora raccogliere i pareri previsti prima dell’approvazione definitiva.
“Con il vaglio dei criteri di ammissibilità – ha precisato Giacomelli – si supera l’erogazione a pioggia dei contributi, si prevede un processo di erogazione delle risorse più semplice e veloce che eviti le attuali distorsioni e penalizzazioni, si introducono tre requisiti volti a selezionare realtà di qualità che operano nel campo dell’emittenza locale come il numero dei giornalisti e dei dipendenti, l’Auditel e l’innovazione tecnologica”.
“L’obiettivo del Governo – spiega il sottosegretario – è quello di destinare il sostegno dello Stato a chi davvero svolge la funzione di editore locale. Non a caso tra i criteri per l’accesso ai contributi si punta con forza sul ruolo dell’informazione svolto dall’emittente locale come ad esempio un numero minimo di giornalisti, di edizioni di informazione e un tetto preciso alle televendite”.
“Ora – aggiunge Giacomelli – si apre una fase di confronto che precede la definitiva approvazione del regolamento in cui si valuterà se il livello della proposta dei criteri di ammissione sia sufficiente a raccogliere le obiezioni finora sollevate dalla Corte dei conti e se per questa via si difenda con chiarezza il pluralismo dell’informazione con un sostegno alle realtà locali che realmente informano e innovano”.
Il sottosegretario evidenzia che “sul fronte delle risorse, si è passati da uno stanziamento di quasi 43 milioni nel 2015 ai circa 120 milioni del 2017 comprensivi dei 50 milioni di recupero dell’evasione del canone. Con il regolamento, a cui a breve di aggiungerà l’intervento sulla numerazione Lcn, si completa la riforma e si volta finalmente pagina: si mettono, infatti, le basi per superare la logica, peraltro discrezionale, dei contributi a tutti e per avviare un percorso che comporti un impegno di stabilizzazione da parte dello Stato nel sostegno alle emittenti locali di qualità”. (agi)