MILANO – Il prefetto di Milano dovrebbe spiegare al sindaco e ai consiglieri del Comune di Arese che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure” e che i giornalisti, come ha scritto la Cassazione, possono trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante.
Questi assunti sono scritti negli articoli 136 e seguenti del dlgs 196/2003 sulla privacy che ha un allegato A dedicato al Codice di deontologia dei giornalisti” (in http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-italiana).
Non si possono non evocare questi giudizi all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di Arese – in violazione dell’articolo 21, I e II comma, della Costituzione e del dlgs 196/2003 sulla privacy – di un “regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del consiglio comunale”.
Una vicenda segnalataci dalla giornalista Ombretta Tiziana Rinieri: “I cronisti sono costretti a chiedere l’autorizzazione per le registrazioni audiovisive alla presidente del consiglio comunale, che può anche negarle”. La legge 196/2003 prevede uno statuto particolare per l’attività giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria valutazione, acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale ed interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia. Esso stabilisce che chi esercita l’attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero possa trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante.
In caso di diffusione o di comunicazione di dati, il giornalista è peraltro tenuto, comunque, a rispettare alcune condizioni (art. 137, comma 3): i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, e i principi previsti dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. In ordine ai dati giudiziari, il codice deontologico (art. 12), a sua volta, rinvia al principio di essenzialità dell’informazione (art. 5), in modo da evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. Il regolamento del Comune di Arese
Franco Abruzzo
ARESE (MILANO) – E’ stato votato e approvato il regolamento che disciplinerà le riprese audiovisive e la diffusione delle immagini delle sedute del consiglio comunale. Due gli aspetti contemplati: il primo è quello che definisce le modalità con le quali il Comune stesso provvederà in prima persona a diffondere in streaming i consigli comunali, mentre il secondo stabilisce le regole alle quali dovranno attenersi testate giornalistiche e singoli cittadini che volessero a loro volta riprendere e mettere a disposizione il materiale audiovisivo.
“Nel 2013 – ha premesso l’assessore Eleonora Gonnella – il consiglio comunale aveva dato un input affinché si favorisse la partecipazione dei cittadini ai lavori dell’assemblea, permettendo loro di seguire i consigli comunali anche dalla propria abitazione. Il progetto di diffusione in streaming dei consigli comunali parte da questo presupposto.
Dopo avere vagliato diverse possibilità, abbiamo deciso di adottare quella a minore costo. Costo che si traduce nei 2.800 euro complessivi spesi per l’installazione delle telecamere. Per la diffusione in streaming delle riprese, che saranno realizzate da personale dell’ente, si ricorrerà, invece, a siti che offrono il servizio in forma gratuita.
Il progetto è da considerare in una fase sperimentale, durante la quale monitoreremo i risultati e il gradimento dell’iniziativa. Il regolamento che presentiamo è stato discusso lo scorso 9 dicembre in commissione Affari istituzionali, dove sono state anche recepite diverse modifiche richieste da alcuni consiglieri, che sono andate ad integrare il testo che avevamo già predisposto”.
Detto cosa farà il Comune, vediamo ora come cambiano le cose per le testate giornalistiche e per i privati cittadini. Per le prime in realtà cambia poco o nulla, in quanto il loro lavoro è tutelato e garantito dalle norme in materia di esercizio del diritto di cronaca.
In generale i media non dovranno nemmeno richiedere esplicitamente il consenso delle persone riprese, perché da questo obbligo sono esplicitamente esentate dal titolo XII, Capo I del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Al diritto di cronaca si potrà derogare, limitandolo, solo nel caso in cui le discussioni consiliari riguardino dati personali qualificati come sensibili e giudiziari, ovvero dove la diffusione delle immagini lederebbe la riservatezza dei soggetti su temi sensibili.
A differenza di quanto a oggi in essere, la stampa dovrà però richiedere un accredito per poter eseguire le riprese. Rispetto alla prima stesura, che prevedeva che tale accredito andasse richiesto per ogni singolo consiglio comunale, le successive modifiche al regolamento permettono invece alle testate di ottenere un’autorizzazione continuativa.
Le testate giornalistiche che intendono pubblicare sui propri siti le immagini da loro riprese dovranno poi, in un certo senso curiosamente, fare un po’ di pubblicità gratuita al canale istituzionale del Comune, riportando che la versione integrale del video è disponibile sul sito dell’Ente. Non viene specificato in che corpo andrà messa la scritta.
Veniamo ora alla parte di regolamento che disciplina le attività di ripresa fotografica e audiovisiva condotte dai cittadini che assistono ai lavori. Che dovranno a loro volta richiedere un’autorizzazione preventiva, presentando la domanda al Comune almeno un giorno prima della seduta.
Il modulo prevede che il cittadino indichi le proprie generalità e il proprio indirizzo, e che alleghi alla richiesta la copia di un documento di identità. Il cittadino dovrà poi specificare se intende richiedere l’autorizzazione per un solo consiglio comunale o in via continuativa e se effettuerà riprese fotografiche o audiovisive.
Il richiedente dovrà poi precisare le finalità per le quali chiede l’autorizzazione (documentaristica, divulgativa, informativa) specificando le ragioni e con che mezzo prevede di diffondere le immagini (web, televisione, carta stampata o altro).
Anche per i privati, naturalmente, permangono le limitazioni previste per la stampa, con alcune integrazioni relativamente alla parte inerente il diritto alla privacy delle persone riprese.
I consiglieri e le altre persone presenti, infatti, dovranno in questo caso essere preventivamente informate dal presidente del consiglio comunale sia del fatto che un privato sta effettuando riprese sia delle successive modalità di diffusione delle immagini da questo previste.
Quanto disciplinato dal Regolamento potrà essere, eventualmente, applicato anche alle riprese audiovisive e fotografiche delle commissioni consiliari riunite in seduta pubblica. In questo caso sarà il presidente del consiglio comunale, su parere favorevole e unanime della conferenza dei capigruppo, che deciderà in merito alla sua applicazione ai lavori di qualche specifica commissione.
In assenza di una delibera in tal senso, le sedute delle commissioni potranno essere riprese senza formalità alcuna. Il regolamento non definisce però le modalità con le quali si renderà nota un’eventuale decisione limitativa alla stampa e ai cittadini, in maniera tale che, qualora dovessero essere interessati alle riprese dei lavori di una commissione, questi possano richiedere preventivamente l’autorizzazione. (www.quiarese.it)
http://www.quiarese.it/index.php/politica/notizie/3090-nuove-regole-per-riprendere-lavori-consiliari.html)