Che percentuali spettano al coniuge o agli altri superstiti di un giornalista?

Come cambiano le pensioni da Inpgi e Inps

Pierluigi Roesler Franz

ROMA – Con il passaggio dell’Inpgi 1 all’Inps cambieranno dal 1° luglio prossimo le pensioni di reversibilità fino ad allora erogate dall’ente previdenziale dei giornalisti? E in che misura? Fino ad allora tutto resterà invariato, poi bisognerà attendere l’orientamento dell’Inps che potrebbe anche ridurre le attuali percentuali previste dal regolamento Inpgi 1.

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

Vediamo, comunque, quali sono le vigenti regole dell’istituto di via Nizza relative alle pensioni di reversibilità. Innanzitutto, il coniuge di un giornalista pensionato deceduto ha diritto alla reversibilità Inpgi 1 che può variare, a seconda dei casi, dal 60% al 75% della pensione diretta annua percepita, al momento della sua morte. Per ottenerla il coniuge deve dimostrare di essersi sposato civilmente in municipio o in chiesa con matrimonio concordatario. Basta anche un solo secondo dopo le nozze perché il coniuge abbia diritto alla reversibilità Inpgi 1. Non ci sono altri sbarramenti né come età anagrafica, né come differenza d’età, né come anni di durata del matrimonio.
Il convivente more-uxorio, invece, non può ottenere la pensione Inpgi 1 (indiretta e di reversibilità). Lo ha confermato anche la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 24694 del 14 settembre 2021, accogliendo un ricorso dell’Inarcassa. La Suprema Corte ha affermato che la legge Cirinnà sulle unioni civili (n. 76 del 20 maggio 2016) non permette il riconoscimento della reversibilità ai conviventi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
I supremi giudici sulla scia della sentenza n. 461 del 2000 della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto pienamente legittime le norme che non riconoscono la pensione di reversibilità in simili situazioni di fatto, hanno così bocciato la linea adottata dalla Corte d’appello di Milano favorevole, invece, ad un’apertura. Sulla delicata materia non si possono tuttavia escludere futuri colpi di scena da parte della magistratura italiana che potrebbe cambiare orientamento.
Ha, inoltre, diritto alla pensione di reversibilità Inpgi 1 anche il coniuge divorziato titolare dell’assegno di mantenimento, purché il giornalista deceduto non abbia successivamente al divorzio contratto nuove nozze. In questo caso il diritto alla pensione spetta al secondo coniuge, ed il primo potrà chiedere una quota della pensione soltanto rivolgendosi al Tribunale. Molti anni fa si vennero a trovare in questa situazione addirittura le 4 mogli, tutte titolari dell’assegno di mantenimento, di un giornalista pensionato deceduto. E fu proprio il giudice a stabilire fra loro quattro la percentuale esatta della pensione di reversibilità spettante a ciascuna di esse.
Il Regolamento Inpgi 1 prevede una disciplina specifica se il nucleo superstite sia composto soltanto dal coniuge. In questo caso la misura del trattamento spettante è determinata per scaglioni in base all’importo della pensione di origine. Il conteggio è piuttosto complicato e varia caso per caso proprio perché possono esservi 4 diverse percentuali di calcolo: se la pensione di origine è di importo inferiore a euro 43.105,81, il coniuge ha diritto al 75%; sulla quota di pensione compresa tra euro 43.105,81 a euro 50.297,35, il coniuge ha diritto al 70%; sulla quota di pensione compresa tra euro 50.297,35 a euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 65%; sulla quota di pensione eccedente gli euro 57.189,22, il coniuge ha diritto al 60%.
Il limite degli scaglioni sopra riportati e riferiti all’anno 2017 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat. Ma se il coniuge unico superstite dispone di redditi personali verranno anche applicati degli abbattimenti per il cumulo tra questi redditi e la pensione Inpgi 1 di reversibilità.
Per quanto riguarda gli abbattimenti derivanti dal cumulo dei redditi con le pensioni Inpgi 1 liquidate al coniuge superstite si ricorda che a seguito dell’approvazione della riforma del 20 febbraio 2017, sono stati modificati dall’ente di via Nizza i parametri per l’abbattimento delle pensioni di reversibilità o indirette liquidate al coniuge unico superstite, applicando limiti e percentuali stabilite dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995. Tuttavia nella valutazione dei redditi complessivi non si tiene conto dei seguenti redditi derivanti: dalla casa di abitazione; dal trattamento di fine rapporto e assimilati o anticipazioni dello stesso; da altri trattamenti di natura risarcitoria e da arretrati soggetti a tassazione separata; da altri trattamenti di reversibilità.
Redditi

Il Palazzo Inps in via Ciro il Grande 21 a Roma

Tenendo conto che il minimo Inps nel 2017 era di 6.524,46 euro non vi sono abbattimenti fino a 19.573,38 euro. Pre redditi superiori sono previste tre fasce: I fascia: vi è un abbattimento del 25% sui redditi compresi tra i 19.573,38 euro e i 26.097,84 euro; II fascia: vi è un abbattimento del 40% sui redditi compresi tra i 26.097,84 euro e i 32.622,30 euro; III fascia: vi è un abbattimento del 50% sui redditi superiori a 32.622,30 euro.
Il coniuge unico superstite beneficiario della pensione Inpgi 1 deve sempre comunicare ogni anno entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini Irpef, i redditi di cui è titolare. La riduzione del trattamento di pensione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini comporta la riduzione del 50% dell’importo della pensione.
In presenza di più superstiti le percentuali base cambiano così: il 90% per due superstiti, il 100% per tre o più superstiti. In tal caso la percentuale spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Ad esempio, se un giornalista lascia la moglie e due figli minori di 18 anni: essendo tre i superstiti, la misura della pensione alla quale hanno diritto, sarà pari al 100%. Se uno dei due figli, terminati gli studi a 21 anni, trova un lavoro retribuito, i superstiti aventi diritto scendono a due; di conseguenza, a quella data, la misura della pensione loro spettante sarà ridotta al 90%.
La pensione indiretta Inpgi 1 ai superstiti è, invece, pari ad una percentuale della pensione annua che sarebbe spettata al defunto in caso di pensionamento diretto. Nel caso di pensione indiretta (conseguente al decesso di un iscritto non titolare di pensione) la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inpgi, tenuto conto del reddito personale.
Tutto questo vale soltanto se l’iscritto non risulti già titolare di un altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale.
All’Inps, invece, le percentuali base, che variano in funzione del grado di parentela con il defunto, sono oggi diverse rispetto all’Inpgi 1, come di seguito specificato:
solo coniuge: 60%;
solo un figlio: 70%;
coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge: 80%;
coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli: 100%;
per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti: 15%.
Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette fratelli o sorelle: 100%.
Non basta attenersi esclusivamente alle suddette percentuali per effettuare il calcolo della pensione di reversibilità. Se i superstiti possiedono altri redditi, occorre applicare un taglio alla pensione di reversibilità solo se i redditi superano di tre volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Quindi, per il 2021 il limite da non superare per beneficiare dell’intera quota della pensione di reversibilità è stato pari a 20.107,62 euro. Oltre questa soglia scattano dei tagli, pari: al 25% del reddito compreso tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo, quindi tra 20.107,62 euro e 26.810,16 euro; al 40% del reddito compreso tra le quattro e le cinque volte il trattamento minimo, quindi tra 26.810,16 euro e 33.512,70 euro; al 50% del reddito superiore alle cinque volte il trattamento minimo, quindi a 33.512,70 euro. Tali riduzioni tuttavia non si applicano se nel nucleo familiare vi sono figli minorenni, studenti o inabili.
Da quanto sopra emerge chiaramente quanto sia complesso calcolare oggi con precisione assoluta una pensione di reversibilità Inpgi 1 anche quando vi sia un solo superstite e che nella media dei casi l’ente di via Nizza non gli corrisponde il 75% della pensione che sarebbe spettata al defunto, ma percentuali anche di gran lunga inferiori. In sostanza ogni titolare di pensione di reversibilità costituisce un caso a sè. Pertanto in vista del passaggio dell’Inpgi 1 all’Inps dal 1° luglio prossimo la delicata materia dovrà essere ben regolamentata in tempo utile e in modo equilibrato. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

 

 

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