ROMA – La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che nella cessione di ramo d’azienda i lavoratori e i beni materiali devono preesistere inscindibilmente come struttura unica e materiale. Lo ricorda il dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo, Studi e Vigilanza dell’Inpgi, Fabio Soffientini, citando la sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017.
Nei fatti una società di telecomunicazioni aveva ceduto l’attività di call center ad un’altra azienda, sottoscrivendo contestualmente un contratto di fornitura del servizio di assistenza clienti. Il ricorso dei lavoratori contro la cessione è stato respinto sia in primo grado sia in appello.
Gli ex dipendenti si sono rivolti alla Corte di Cassazione chiedendo l’illegittimità della cessione del ramo aziendale perché il contratto non prevedeva il trasferimento anche di alcuni servizi complementari ma necessari all’autonomia del ramo, e non erano ricompresi i sistemi applicativi e informatici indispensabili per la corretta gestione del servizio.
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha affermato che non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile se unitamente ai lavoratori non si trasferiscono anche i beni materiali essenziali per lo svolgimento.
In sostanza, l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto deve essere obiettivamente apprezzabile già prima della cessione, tale da provvedere allo scopo produttivo con i propri mezzi, indipendentemente dalla volontà delle parti contraenti.
L’autonomia e l’autosufficienza del ramo, secondo quanto anche affermato dalla direttiva europea 2011/23, è necessaria per escludere che il cedente crei delle strutture fittizie.
L’operazione posta in essere dalle due società è risultata quindi illegittima in quanto finalizzata alla sola riduzione dell’organico dell’azienda cedente. (giornalistitalia.it)
Lavoratori e beni materiali devono preesistere inscindibilmente come struttura unica