Il credito di imposta sugli investimenti per l’anno 2020

Bonus pubblicità: c’è da sapere che…

ROMA – Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le FAQ sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2020. Le FAQ tengono conto delle novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l’anno 2020 e per i quesiti di carattere fiscale sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

1) Modifica della base e della percentuale di calcolo

Domanda: In merito al bonus pubblicità sono a chiedere: è definitivo l’innalzamento al 50% sul valore assoluto di spesa 2020?

Risposta: L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In sostanza, le variazioni introdotte per l’anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:

  • –  la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
  • –  la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

2) Precisazione e inclusione tra gli investimenti ammissibili degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Domanda: il comma 1 ter., art. 57 bis del DL. 50/2017 prevede che, per l’anno 2020, tra le spese agevolabili vi siano quelle effettuate su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dalla Stato.
Dal momento che l’esclusione delle emittenti a partecipazione statale costituisce un elemento di novità, vorrei gentilmente avere una conferma a riguardo.

 

Domanda: è possibile effettuare investimenti in pubblicità su emittenti televisive partecipate dallo Stato?

Risposta: il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l’anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato), iscritte al Roc, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del Direttore responsabile.
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Modalità di presentazione delle domande e nuova finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito di imposta per l’anno 2020

Domanda: è la prima volta che la presentiamo, quindi dobbiamo barrare su “comunicazione per l’accesso al credito d’’imposta”?

Domanda: dove è possibile scaricare il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” editabile aggiornato?

Risposta: Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
Per l’ammissione all’agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1°al 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Il “decreto cura Italia” e il “decreto rilancio”, che hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, hanno altresì posticipato la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).

Ai sensi della citata recente normativa, pertanto, solo limitatamente all’anno 2020, la “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.

Si precisa, infine, che, anche per l’anno 2020, la “prenotazione” deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).

Validità delle comunicazioni per l’accesso presentate dal 1° al 31 marzo 2020: nuovo criterio di calcolo e rideterminazione del “credito richiesto” per l’anno 2020

Domanda: per una “Comunicazione” presentata a Marzo 2020 in conformità con la precedente disciplina […], è indispensabile ri-presentare domanda in ottemperanza alle vigenti disposizioni, ovvero sarà effettuato un calcolo in automatico così come sopra indicato? E se sì, in quale modalità verrà fornita, al soggetto richiedente, evidenza dell’avvenuto ri-calcolo?

Risposta: L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020, e l’art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al corrente anno 2020, hanno introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
In particolare, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta non è più parametrato agli importi degli “investimenti incrementali”, ma è calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell’anno agevolato,
In considerazione delle novità introdotte è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Al riguardo si precisa che nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.
Si indica di seguito il percorso da seguire per poter visualizzare le comunicazioni inviate e le relative attestazioni: dopo aver effettuato l’accesso al servizio on line dell’Agenzia, il contribuente (o il consulente/intermediario) deve seguire il percorso “servizi per>comunicare> credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” e cliccare su “visualizza e stampa attestazioni” nella sezione “attestazioni” ed inserire, successivamente, il Codice Fiscale del beneficiario. Se però chi accede è un intermediario diverso da quello che ha effettuato l’invio della precedente comunicazione, per poter visualizzare i documenti dovrà indicare, accanto al codice fiscale del beneficiario, anche il protocollo della precedente comunicazione.
A questo punto si avrà a disposizione l’elenco degli invii effettuati per il codice fiscale indicato e si potrà visualizzare, in corrispondenza dell’attestazione e della comunicazione presentata il nuovo importo di “credito richiesto”.

Insussistenza del requisito dell’incrementalità per l’anno 2020: importi da indicare nelle comunicazioni telematiche

Domanda: Vi disturbo per avere informazioni in merito al Bonus Pubblicità 2020, in particolare per avere la conferma che nella stesura definitiva viene a cadere il requisito della incrementalità dell’investimento dell’1% rispetto all’anno precedente.

Domanda: nel corso del 2020 vorremmo fare richiesta, per la prima volta, del credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali. Abbiamo però alcuni dubbi in merito al requisito dell’incremento degli investimenti dell’1% […]
Possiamo stimare e dichiarare gli investimenti dell’anno precedente anche senza possedere tuttii requisiti delle fatture 2019? se ciò non fosse possibile possiamo comunque accedere al credito ipotizzando che l’investimento nel 2019 sia stato zero?

Domanda: Non essendo più presente il requisito dell’incremento dell’1% per le domande relative all’anno 2020, la tipologia di pubblicità deve essere la medesima sia nel 2019 che nel 2020? Ad esempio: se nel 2020 sostengo spese di pubblicità su una rivista e nel 2019, invece, ho sostenuto spese di pubblicità solamente su un sito internet o in radio, la spesa del 2020 è, comunque, ammissibile?

Domanda: è necessario indicare per l’anno 2020 anche i valori “Investimenti anno precedente”, “Ammontare incremento”, “% incremento” nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull’incrementale?

Domanda: è obbligatorio indicare gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente? oppure è sufficiente barrare su “investimenti effettuati/da effettuare”?

Domanda: Come da modello “Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” (aggiornato al 28 febbraio 2020), sezione “DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO”, è necessario indicare per l’anno 2020 anche i valori “Investimenti anno precedente”, “Ammontare incremento”, “% incremento” nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull’incrementale?

Risposta: l’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ciò comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente
Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.

Applicazione, anche per l’anno 2020, del riparto percentuale in caso di insufficienza delle risorse

Domanda: Anche per il 2020 in caso di insufficienza delle risorse disponibili è prevista una ripartizione?

Domanda: a fronte delle ultime modifiche apportate alla misura, il cui beneficio viene applicato nella misura unica del 50% sulle spese dell’esercizio 2020, è previsto il riparto nel caso in cui le risorse a messe a disposizione non coprissero tutte le richieste?”

Domanda: È ancora in auge la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie tra tutti i richiedenti aventi diritto?

Risposta: La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa”. (cfr. l’articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il Regolamento adottato con Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).

Ai sensi della vigente normativa, pertanto, anche nell’anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Al riguardo si specifica che le risorse destinate all’agevolazione per l’anno 2020, già incrementate a 60 milioni di euro dall’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state, ai sensi dell’art. 96 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, attualmente (alla data di pubblicazione dell’aggiornamento delle Faq) in corso di conversione, ulteriormente aumentate a 85 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Persistenza, anche per l’anno 2020, del limite dei massimali “de minimis” di cui ai regolamenti europei

Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal Dl Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?

Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.

Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.l. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, come peraltro confermato dal “decreto cura Italia” (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio” (art. 186 del D.l. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).
Si precisa, inoltre, che, per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti – previsti nell’ambito del citato “quadro temporaneo” – debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”. (giornalistitalia.it)

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