Il paradosso di una norma che esclude, ma finanzia, le indennità di aprile e maggio

Bonus Inpgi 2: il giallo del decreto Rilancio

ROMA – Sta diventando un “giallo” il ritardo del decreto interministeriale che dovrebbe fissare le regole per far ottenere ai giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi 2 i 600 euro previsti per i mesi di aprile e maggio 2020. Infatti, una norma formulata in modo equivoco nel decreto legge Rilancio n. 34 del 19 maggio scorso sembrerebbe paradossalmente voler congelare queste indennità perché confliggerebbe con un’altra norma delle stesso decreto Rilancio che richiama il precedente decreto legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo. Ci auguriamo, ovviamente, che non sia così e che l’equivoca formulazione venga al più presto chiarita e corretta.

Pierluigi Roesler Franz

Ecco di che si tratta. L’art. 86 del decreto legge n. 34, intitolato “Divieto di cumulo tra indennità” prevede testualmente che «le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’art. 44 del decreto legge Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222”».
A sua volta, l’art. 78 del decreto legge n. 34 modifica l’art. 44 del decreto leggge Cura Italia 17 marzo 2020 n. 18 e riconosce la stessa indennità di 600 euro pagata per il mese di marzo 2020 anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per il sostegno del reddito dei giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi 2 e di tutti i professionisti iscritti ad altri Enti e Casse previdenziali privatizzate, come medici, avvocati, dottori commercialisti, notai, ingegneri, architetti, ecc. Per il pagamento di questa indennità si era, quindi, in attesa dell’annunciato decreto interministeriale che dovrebbe fissare le regole per far ottenere ai giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi 2 e a tutti gli altri professionisti i 600 euro previsti per i mesi di aprile e maggio 2020.
Senonché, dalla lettura testuale dell’art. 86, emerge che le indennità di aprile e maggio 2020 non sarebbero più cumulabili con quella di marzo 2020. In altri termini, chi ha incassato i 600 euro di marzo non potrebbe più incassare i 1.200 euro previsti per aprile e maggio. Ma una simile interpretazione sarebbe assurda e in contrasto con lo stesso art. 78, laddove il Governo stanzia 1 miliardo e 150 milioni di euro proprio per pagare i 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Sembra evidente la contraddizione esistente tra gli art. 78 e 86 del decreto legge Rilancio. È, quindi, auspicabile correggere al più presto questo errore materiale con un’errata corrige dello stesso decreto-legge. Altrimenti resterebbe un rebus che rischia ingiustamente di congelare un’indennità attesa da poco più di 9 mila giornalisti lavoratori autonomi iscritti all’Inpgi 2 e da centinaia di migliaia di liberi professionisti iscritti alle altre Casse di previdenza privatizzate. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Franz

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