ROMA – L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare sull’applicazione e i contenuti del bonus 2024 di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus).
Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, o almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR; c) avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
La circolare n. 19/E, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, chiarisce che ai fini del riconoscimento del bonus, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionato nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. In particolare, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si osserva che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del cosiddetto reddito di riferimento. Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto. (giornalistitalia.it)
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