ROMA – «Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – così si legge nell’art. 84, terzo comma, del Decreto legge Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 – che abbiano subìto comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019) è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro». Ma nell’art. 78 dello stesso decreto legge manca un’analoga norma in favore dei giornalisti iscritti alla gestione separata Inpgi (o Inpgi 2), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subìto comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). Pertanto, ad essi non è riconosciuta la stessa indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
È un’evidente ingiusta discriminazione rispetto a tutti i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps che va al più presto chiarita dal Governo Conte.
Vediamo, quindi, cosa prevede l’art. 78 entrato in vigore ieri:
1) Riconosce un’indennità una tantum esentasse di 600 euro sia per il mese di aprile, sia per il mese di maggio 2020 agli iscritti all’Inpgi 2. Per ottenerla occorre non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nè essere titolari di pensione.
2) Per la domanda, però, non é più richiesta come prima l’iscrizione in esclusiva all’Inpgi 2. È stato, infatti, abrogato l’art 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
3) Stanzia 1 miliardo 150 milioni di euro da parte dello Stato per fronteggiare il costo complessivo di tutti i lavoratori autonomi interessati, compresi i giornalisti iscritti all’Inpgi 2. È stato, così, modificato l’originario art. 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevedeva un costo per lo Stato di 300 milioni di euro.
4) Prevede, per i 2 mesi di aprile e maggio 2020, un costo complessivo da parte dello Stato di 650 milioni di euro per fronteggiare il costo complessivo di tutti i lavoratori autonomi interessati, compresi i giornalisti iscritti all’Inpgi 2.
5) Prevede che con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e del Mef, da adottare entro 60 giorni dal 17 marzo, vengano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché l’eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
Al momento il punto 5 non chiarisce, però, se i poco più di 9 mila giornalisti interessati debbano presentare domanda all’Inpgi 2 per l’indennità una tantum esentasse di 600 euro sia per il mese di aprile, sia per il mese di maggio 2020 o se, invece, debbano aspettare le istruzioni ministeriali che sarebbero, comunque, già fuori tempo massimo perché i 60 giorni sono scaduti il 16 maggio o se, invece, provvede direttamente l’Inpgi 2 basandosi sulle domande già ricevute per il mese di marzo, per le quali ha speso circa 5 milioni e mezzo di euro, che dovranno essergli rimborsate dallo Stato.
Due mesi fa, esattamente il 28 marzo 2020, i ministri del Lavoro e del Mef adottarono un decreto che non fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sul sito del Ministero del Lavoro sotto la voce “pubblicità legale” che conteneva tutte le istruzioni per incassare i 600 euro.
Tutto lascia, quindi, supporre che anche questa volta si dovrebbe seguire la stessa strada. Ma sarebbe non solo opportuno, ma anche necessario, fare presto e chiarire in pochissimo tempo qualsiasi dubbio. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Franz
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
17 marzo 2020, n. 18 aggiornato al 20 maggio 2020
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 ed integrato dall’art. 78 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020.
Art. 44
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro é istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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Il sito del Ministero del Lavoro