ROMA – L’Inpgi ha disposto oggi il pagamento del Bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata (Inpgi 2) previsto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e confermato per il mese di aprile dal Decreto legge Rilancio n. 34 del 19 maggio, nonché dal Decreto Ministeriale pubblicato il 5 giugno a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate.
La liquidazione è automatica per i 9014 giornalisti che hanno già ricevuto i 600 euro a marzo per un importo totale di circa 5,5 milioni di euro. Avverrà, invece, a presentazione di domanda per coloro che, pur non avendolo ricevuto a marzo, siano in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti meno stringenti di quelli di marzo, come previsto dal Decreto legge Rilancio n. 34 del 19 maggio. Non è più necessario essere iscritti esclusivamente ad un solo ente previdenziale e l’esclusione dal trattamento permane solo per quanti hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Ammessi, quindi, coloro che abbiano rapporti di lavoro a tempo determinato anche per attività professionali diverse o trattamenti di disoccupazione. Cumulabile fino al limite complessivo di 600 euro anche il reddito di cittadinanza. Esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità), sono invece ammessi gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inpgi titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
Chi non ha percepito l’indennità a marzo potrà, dunque, inoltrare la domanda entro l’8 luglio 2020. Possono accedere all’indennità del mese di aprile tutti i professionisti iscritti alla data del 23 febbraio 2020, oppure che risultino cancellati tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020.
L’iscritto alla Gestione separata dovrà dichiarare il “reddito professionale” e non più il “reddito complessivo” previsto per il bonus del mese di marzo.
In definitiva, possono beneficiare del Bonus di 600 euro per il mese di aprile gli iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e coloro che, nell’anno di imposta 2018, abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, possono beneficiare del Bonus di 600 euro gli iscritti nel 2019 o nel 2020 (entro il 23 febbraio) che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. (giornalistitalia.it)
DOMANDA PER CHI CHI NON HA RICEVUTO IL BONUS A MARZO
ATTENZIONE: Il modulo dovrà esclusivamente essere compilato elettronicamente ed inviato all’Inpgi, tramite posta elettronica all’indirizzo bonuscovidaprile@inpgi.it sino alle 24 del giorno 8 luglio 2020. Non stampare e compilare a mano il modulo pena l’irricevibilità della domanda. (giornalistitalia.it)