ROMA – Dopo l’ordinanza del Tar del Lazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, dunque, strada libera per proseguire nella scelta sbagliata del bando europeo sui servizi forniti dalle agenzie di stampa. La sezione prima quater del Tar del Lazio ha, infatti, respinto la richiesta di sospensione avanzata da Fcs Communications srl, editrice dell’agenzia di stampa Il Velino.
Per il tribunale (presidente Salvatore Mezzacapo, relatore Anna Bottiglieri e consigliere Laura Marzano) non sussistono i presupposti per la sospensione del bando di gara che, a questo punto, mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle agenzie di stampa italiane ed i posti di lavoro dei giornalisti e di tutti gli altri lavoratori. (giornalistitalia.it)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2017, proposto da:
FCS Communications s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n.7;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara relativo ai servizi giornalistici informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato da affidare con procedura aperta suddivisa in lotti, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con espresso riferimento al Capitolato di gara ed agli altri documenti allegati al suddetto Bando, ove lesivi degli interessi della ricorrente Società.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 30 maggio 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Rilevato, in particolare, alla sommaria delibazione propria della presente fase, che il ricorso non si presenta suscettibile di una favorevole valutazione nel merito;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L’ESTENSORE
Anna Bottiglieri
IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO