Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Dire-Mf e non procede per quello di Adnkronos

Agenzie di stampa: legittima la gara per il lotto 1

ROMA – Nessun ostacolo alla procedura aperta per l’affidamento alle agenzie di stampa dei servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza nella quale ha unito tre ricorsi proposti rispettivamente dal raggruppamento temporaneo di impresa Com.E Comunicazione & Editoria (editrice dell’Agenzia Dire)-Mf Dow Jones, che ha proposto due ricorsi, uno respinto e un altro dichiarato improcedibile, e da Adnkronos che ha presentato un ricorso dichiarato anch’esso improcedibile.
La procedura contestata, indetta con bando di gara del 28 settembre 2017, aveva ad oggetto il lotto 1 del precedente bando di gara rimasto non affidato dopo che l’aggiudicataria Ansa vi ha rinunciato (optando per l’aggiudicazione dell’ex lotto 2, anch’esso a sua volta rimesso in gara perché andato deserto alla prima edizione).
Alla gara hanno partecipato soltanto il Rti Com.E-MF Dow Jones News e Adnkronos. A conclusione della procedura, il Rti Com.E-MF Dow Jones risultava primo classificato; in sede di verifica dei requisiti, però, la stazione appaltante lo escluse, aggiudicando l’appalto ad Adnkronos, seconda classificata. Com.E Comunicazione & Editoria ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara, e poi il provvedimento di aggiudicazione alla seconda classificata, Adnkronos; quest’ultima, invece, impugnava la mancata esclusione del Rti Com.E-MF Dow Jones (ricorso proposto anteriormente al provvedimento di aggiudicazione in suo favore).
Il Tar, con una lunga e complessa motivazione, ha ritenuto provato che Com.E-Mf “non possedesse il requisito dei 1.000 lanci giornalieri del notiziario generale, necessario per partecipare alla gara, restando ininfluente l’asserito superamento (peraltro solo in un elenco) della soglia dei 700 lanci relativi all’Italia, dal momento che, come già visto, il disciplinare di gara richiedeva la contestuale sussistenza delle due soglie minime (1.000 lanci giornalieri di cui 700 per l’Italia), non essendo viceversa sufficiente il solo possesso di una delle due”.
Il fatto che il ricorso sia stato respinto ha reso “improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse” gli altri due: quanto al primo, lo stesso Rti Com.E-Mf Dow Jones “essendo legittimamente esclusa dalla gara, la parte ricorrente non ha più interesse né è più legittimata ad impugnare l’aggiudicazione in favore della seconda classificata rimasta in gara”; quanto al secondo, proposto da Adnkronos, “oltre ad essere venuto meno l’interesse ad impugnare l’ammissione alla gara del Rti Com.E-Mf Dow Jones, essendone questo stato successivamente escluso, è venuto meno anche l’interesse alle ulteriori censure formulate avverso il provvedimento di esclusione, essendo risultata acclarata la correttezza e l’autosufficienza della motivazione posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di esclusione e, dunque, la legittimità dello stesso». (ansa)

LA SENTENZA:
La sentenza del Tar del Lazio

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