Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Solo tra un anno anche le ordinanze del Gip

Intercettazioni: la riforma è entrata in vigore

intercettazioniROMA – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2018), il 26 gennaio è entrata in vigore la riforma della disciplina delle intercettazioni attuata con il decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Confermando “il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine”, la riforma, finalizzata a “creare un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione” consentirà ai giornalisti – ma soltanto dall’anno prossimo – di chiedere copia delle ordinanze del gip, una volta che queste siano state rese note alle parti. (giornalistitalia.it)

IL TESTO INTEGRALE DELLA RIFORMA

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, e, in particolare, l’articolo 1, commi 82, 83 e 84,
lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell’articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno
2017, n. 103;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2017;
Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Dopo l’articolo 617-sexies del codice penale, approvato con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente). – Chiunque, al fine di recare danno all’altrui
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o
video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o
registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche
telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua
partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle
registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’ art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisceal Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo è
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo può esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 83, della
legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale,
al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario):
«83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono
adottati, su proposta del Ministro della giustizia,
relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi
e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente
alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I relativi schemi sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per
l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati».

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