Dopo otto anni respinta la richiesta di risarcimento dell’ex sindaco di Lamezia Terme

Il giornalista Pasqualino Rettura non ha diffamato

Pasqualino Rettura

Pasqualino Rettura

Giovanni Speranza

Giovanni Speranza

LAMEZIA TERME (Catanzaro) – Dopo otto anni è stata respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall’ex sindaco di Lamezia Terme, Giovanni Speranza, nei confronti del giornalista Pasqualino Rettura, accusato di diffamazione a mezzo stampa per l’articolo “I master e il fratello del Sindaco”, pubblicato il 5 ottobre 2008 sul “Quotidiano della Calabria”.
Una vicenda che, a sua volta, aveva indotto il giornalista a chiedere al Tribunale Civile di Lamezia Terme la condanna dell’ex sindaco al risarcimento danni per le dichiarazioni, ritenute “diffamatorie e calunniose” di Speranza che, nel corso del Consiglio comunale del 23 febbraio 2009 aveva detto pubblicamente che Rettura lo aveva diffamato e, pertanto, avrebbe dovuto chiedergli scusa.
Dopo la pubblicazione dell’articolo, l’ex sindaco di Lamezia, Giovanni Speranza e il fratello Lorenzo, citavano in giudizio Pasqualino Rettura, la Finedit srl e il direttore responsabile dell’allora Quotidiano della Calabria, Emanuele Giacoia, chiedendo la condanna, in solido, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti per il contenuto diffamatorio dell’articolo e delle note in calce alla lettera del prof. Piero Fantozzi pubblicate, il 7 ottobre 2008, sullo stesso quotidiano.
I fratelli Speranza chiedevano, altresì, la condanna dei giornalisti e del giornale al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12 L.47/1948 e che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale a cura e spese dei convenuti; il tutto con il beneficio delle spese e competenze di processo.
Richieste rigettate dal giudice del Tribunale di Lamezia Terme, Salvatore Regasto, perché sussiste “il requisito dell’interesse pubblico per il fatto oggetto della notizia”. Infatti, rileva il giudice, “non appare revocabile in dubbio il requisito della pertinenza della notizia e l’interesse per la comunità cittadina di Lamezia Terme di conoscere le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale in merito all’impiego dei fondi pubblici e ciò anche al fine di assicurare una qualche forma di controllo sociale da parte della collettività sulla gestione della cosa pubblica.
Sul punto – ha spiegato il magistrato – non può essere accolta la deduzione di parte attrice e del terzo interveniente secondo cui mancherebbe il requisito dell’attualità dell’interesse (pubblico) alla divulgazione della notizia in quanto il master in questione si era svolto nel 2005, mentre gli articoli del Rettura sono stati pubblicati nell’ottobre del 2008. Infatti, occorre rilevare che il ritorno d’attualità della questione, a distanza di circa tre anni dallo svolgimento del master, è stato giustificato dall’indagine conoscitiva avviata in seno al Consiglio Comunale di Lamezia Terme, nei mesi di settembre/ottobre 2008, in ordine allo svolgimento dei corsi di formazione organizzati e finanziati dal Comune”.
“La notizia inoltre – sottolinea il Tribunale di Lamezia Terme – è vera, non essendo contestato che il master di II livello in Terzo Settore e Politiche Sociali si sia effettivamente svolto, che ad esso abbia partecipato il prof. Lorenzo Speranza (che è il fratello dell’allora sindaco di Lamezia Terme) e che lo stesso sia stato organizzato (e finanziato) dal Comune di Lamezia Terme a seguito di apposita convenzione stipulata con le varie Università calabresi. Né può incidere sull’esistenza o meno del requisito della verità oggettiva dei fatti riferiti la mancata menzione da parte dell’articolista, nel pezzo pubblicato il 5 ottobre 2008, dei titoli professionali e accademici posseduti dal prof. Lorenzo Speranza, atteso – prosegue il giudice nella sentenza – che la relazione ufficiale del 30 settembre 2008 del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Lamezia Terme, dott. Antonino Ferraiolo (consegnata al presidente della Prima Commissione Consiliare «Affari generali ed istituzionali, decentramento, personale»), che ha costituito la fonte informativa della notizia, nulla precisava sotto tale riguardo”.
“Del pari – si legge ancora nella sentenza – si ritiene assolto, alla luce della lettura del testo degli articoli pubblicati, il requisito della continenza formale avendo il Rettura utilizzato un linguaggio corretto, adeguato e misurato senza alcuna illazione e/o accostamento suggestivo. In particolare, la pubblicazione del 5 ottobre 2008 sembra una fedele riproduzione del contenuto della relazione del 30 settembre 2008 del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Lamezia Terme”.
“Dunque alla luce di tutte le superiori argomentazioni – scrive ancora il giudice Regasto – la domanda risarcitoria avanzata da Giovanni Speranza e Lorenzo Speranza deve essere respinta perché infondata in fatto e diritto e, comunque, perché sfornita di prova. Parimenti va disattesa per difetto di prova la domanda riconvenzionale svolta da Pasqualino Rettura nei confronti di Giovanni Speranza per il risarcimento dei danni da lesione della reputazione patiti in conseguenza delle affermazioni utilizzate dall’attore nel discorso dinanzi al Consiglio comunale di Lamezia Terme del 23 febbraio 2009. Deve, infatti, evidenziarsi che non risulta allegato alcun danno patrimoniale e non patrimoniale quale conseguenza causale della condotta di parte attrice. In altri termini, il Rettura non ha offerto alcuna prova di un danno patrimoniale che sia stato diretta conseguenza delle affermazioni dell’allora sindaco di Lamezia Terme al Consiglio Comunale, né – conclude  il giudice – ha allegato specifiche ricadute di quelle dichiarazioni sulla propria sfera personale (danno all’immagine, all’onore e alla reputazione, alla vita di relazione etc…)”.
Il Tribunale di Lamezia Terme “definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa”, ha pertanto respinto le domande avanzate da Giovanni Speranza e dal terzo interveniente volontario Lorenzo Speranza; rigettato la domanda riconvenzionale di Pasqualino Rettura e compensato integralmente tra le parti le spese di lite. (giornalistitalia.it)

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