Infondate le “accuse gravissime” contro Michelangelo Tripodi pubblicate in 1ª pagina

Diffamazione, un’altra condanna per Sansonetti

Piero Sansonetti

Piero Sansonetti

Michelangelo Tripodi

Michelangelo Tripodi

COSENZA – Un’altra brutta tegola per Piero Sansonetti, il direttore del quotidiano Il Dubbio che, nel volgere di qualche settimana, subisce un’altra condanna per diffamazione a mezzo stampa legata alla sua esperienza di direttore di Calabria Ora.
Una condanna pesante, non tanto per la somma che sarà costretto a pagare – comunque oltre 7 mila euro – ma per le motivazioni contenute nella sentenza che accoglie le richieste dell’ex assessore all’Urbanistica della Regione Calabria, Michelangelo Tripodi, giornalista pubblicista e attuale componente della Segreteria Nazionale del Partito Comunista Italiano con delega alle autonomie locali e alle politiche per il Mezzogiorno.
Dopo la condanna inflitta a Sansonetti su denuncia del collega Luciano Regolo, suo successore alla guida del quotidiano calabrese, la II Sezione Civile del Tribunale di Cosenza ha, infatti, accolto la domanda di risarcimento danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa formulata da Tripodi, condannandolo al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in 5mila euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed a 2mila euro di spese processuali, oltre rimborso forfettario, Cap e Iva.
Il giudice del Tribunale di Cosenza, Filomena De Sanzo, in accoglimento della richiesta di Michelangelo Tripodi, difeso dagli avvocati Lorenzo Fascì e Daniela G. Palumbo, ha condannato in contumacia Piero Sansonetti, difeso dall’avv. Giulio Greco, sentenziando che «l’articolo giornalistico pubblicato dal Quotidiano “Calabria Ora”, in data 25 maggio 2012, per le modalità con cui è stato redatto e presentato al pubblico, è infatti lesivo dell’onore e della reputazione dell’attore che si è visto attribuire dalla testata accuse gravissime a cui è stato dato un risalto del tutto ingiustificato ed inutile attesa la non attualità della notizia stessa (le dichiarazioni rese dal pentito Nino Lo Giudice risalivano ad un anno prima, essendo state acquisite dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 07.04.2011 per come si legge nello stesso articolo in discorso) e dunque l’assenza di qualsivoglia interesse pubblico alla sua conoscenza».
Calabria OraIl giudice osserva che «è lo stesso giornalista che, dopo avere roboantemente in prima pagina titolato: “Ora Nino Lo Giudice tira in ballo la politica” aggiungendo un sottotitolo in cui scrive: “Il collaboratore non si risparmia. Mette in mezzo tutti e fa i nomi di Scopelliti, Michelangelo Tripodi, Rappoccio e Sarra” così ingenerando nel lettore che alla lettura della prima pagina si limiti la convinzione della assoluta attendibilità delle dichiarazioni del pentito, solo a pagina sette, nel testo integrale, specifica sia la data del verbale illustrativo della collaborazione che la circostanza che le dichiarazioni, messe in gran rilievo in prima pagina, risultavano, un anno dopo, non riscontrate dagli investigatori, invitando solo a quel punto il lettore a considerarle “prive di qualunque metro di verità”. E la circostanza – sottolinea il giudice Filomena De Sanzo –  è tanto più grave sol che si consideri che il giornalista era ben consapevole della infondatezza, fino a quel punto, delle accuse mosse dal collaboratore di giustizia al Tripodi atteso che è egli stesso che, a pagina 7, scrive testualmente che le dichiarazioni che Lo Giudice fa in relazione al mondo politico, e dunque all’attore: “sono soltanto degli accenni ma che meritano di essere riportati pur con la consueta considerazione che, allo stato, si tratta semplicemente di dichiarazioni che non hanno trovato alcun tipo di riscontro”».
«Il giornalista – scrive ancora il giudice nella sentenza – era a conoscenza del fatto che le dichiarazioni rese dal pentito non avevano trovato “alcun tipo di riscontro” da parte degli investigatori, come dimostrato in questa sede dall’attore (vedi gli esiti degli accertamenti espletati dalla Polizia Giudiziaria, in atti). Eppure ritiene di pubblica utilità mettere la notizia a caratteri cubitali in prima pagina, ad un anno di distanza dalla redazione del verbale illustrativo della collaborazione, senza che nelle more vi sia stata alcuna conferma oggettiva del narrato del pentito. Difetta dunque nel caso di specie – ammonisce il Tribunale di Cosenza – l’interesse pubblico alla conoscenza delle dichiarazioni del pentito. Difetta il requisito dell’attualità della notizia stessa in sé considerata (è cioè che il Lo Giudice avesse “tirato in ballo” la politica davanti ai magistrati di Reggio Calabria). E difetta anche il requisito della continenza essendo stata offerta al lettore una notizia non utile con toni e modalità che lasciavano invero intendere, sin dal titolo e dal paragrafo introduttivo stampati in prima pagina, un coinvolgimento del Tripodi con la cosca dei Lo Giudice».

Il Tribunale di Cosenza

Il Tribunale di Cosenza

«Del tutto insufficiente a scriminare la condotta diffamatoria dell’articolo in discorso» è stato, invece, ritenuto dal giudice «il paragrafetto con cui si avvisa il lettore che le dichiarazioni, datate, del pentito non avevano trovato “alcun riscontro” investigativo. A fronte della icasticità e definitività di titolo e sottotitolo messi in prima pagina, le poche righe scritte a pagina 7 nel corpo di due articoli che tutta pagina 7 occupavano, devono ritenersi inidonee ad offrire al lettore – anche a quello che tutto l’articolo si fosse preso la briga di leggere – la reale portata delle dichiarazioni del pentito, facendolo piuttosto rimanere fermo nella convinzione che un coinvolgimento del Tripodi con la cosca vi fosse stato. Tanto più che, dopo avere avvertito della mancanza di riscontri, lo stesso giornalista aggiunge: “Ma le dichiarazioni ci sono e probabilmente saranno debitamente approfondite in questi mesi dai magistrati che cercheranno di capire qualcosa di più possibilmente con riferimenti precisi da poter riscontrare”».
Il Tribunale di Cosenza osserva, dunque, che «il giornalista, cioè, dopo avere dato conto di un dato oggettivo (mancanza di riscontro alcuno) che avrebbe dovuto far prendere al lettore le distanze dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, subito dopo in quello stesso lettore instilla il dubbio della fondatezza delle dichiarazioni laddove avverte che le indagini stavano proseguendo e che gli investigatori avrebbero cercato “riferimenti precisi da riscontrare”. Ebbene, il mese successivo alla pubblicazione dell’articolo in commento il procedimento a carico del Tripodi è stato al contrario archiviato».
«Chiara è dunque – sentenzia il giudice – la responsabilità del giornalista per l’offesa alla reputazione del Tripodi, il quale è stato platealmente accostato alla cosca operante in Reggio Calabria senza fondamento alcuno, con toni assolutamente inadeguati a riportare la realtà dei fatti raccontati». Sul punto, il giudice Filomena De Sanzo ricorda che «in tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l’accostamento e l’accorpamento di notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione (Cass. civ., sez. III 07.08.2013, n. 18769; fattispecie di ritenuta offensività del titolo di cronaca: “Spuntano altri indizi per i tre alla sbarra”, evocativo del rinvio a giudizio degli indagati, in realtà solo citati all’udienza di opposizione all’archiviazione). Tutto ciò che è accaduto nel caso di specie».

Il giudice del Tribunale di Cosenza, Filomena De Sanzo

Il giudice del Tribunale di Cosenza, Filomena De Sanzo

Entrando nel merito della sentenza, ovvero nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla pubblicazione della notizia diffamatoria, in quanto non rispondente al vero, avanzata da Michelangelo Tripodi, il Tribunale di Cosenza ha fatto riferimento all’art. 2059 c.c. “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, evidenziando che «occorre verificare se nella condotta poco accorta dell’articolista e della testata sia ravvisabile il delitto di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.».
Pertanto, il giudice De Sanzo ha ribadito che «nel divulgare una notizia priva del carattere dell’attualità e di nessun interesse pubblico stante il contenuto meramente illatorio delle dichiarazioni rese dal pentito in quanto non riscontrate in fase di indagini, i convenuti hanno leso la reputazione del Tripodi, fornendo al lettore un quadro distorto della realtà dei fatti ed ingenerando nei lettori stessi il convincimento che l’attore fosse vicino e contiguo alla cosca di Reggio Calabria».
«Sussiste, dunque, – a giudizio del Tribunale di Cosenza –  l’elemento oggettivo del reato – e cioè la lesione della reputazione del Tripodi nel senso appena spiegato. Con riguardo al profilo soggettivo, deve ricordarsi come la diffamazione sia un reato a dolo generico per la cui integrazione è necessaria e sufficiente la consapevolezza e volontà, anche solo eventuale, di offendere la reputazione altrui con la propalazione della notizia. E la consapevolezza dell’assenza di qualsivoglia riscontro del contenuto delle dichiarazioni rese a carico del Tripodi dal pentito, ammessa dallo stesso giornalista nel corpo del suo articolo, configura a suo carico l’elemento del dolo eventuale, sub specie di accettazione del rischio che la notizia offerta al pubblico potesse essere come offensiva della reputazione dell’attore intesa ed integra responsabilità colposa del direttore responsabile e dell’editore del giornale su cui l’articolo è stato pubblicato. Tale responsabilità – afferma il giudice – trova il suo fondamento nell’ 11 della legge 8 febbraio 1947, n. 47 (legge sulla stampa) ai sensi del quale “per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore”».
CassazioneSul punto, ha chiarito la Cassazione che «la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell’esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza ex post sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell’attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l’assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti (ex plurimis, v. Cass. Civ., sez. III, 12.05.2014, n. 10252). Spetta, dunque, a parte attrice il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto che, tenuto conto della obiettiva gravità delle accuse e della corrispondente offesa come sinora descritte, tenuto conto della diffusione capillare del giornale sul territorio regionale nell’ambito del quale il Tripodi, per il suo ruolo politico, era ed è conosciuto, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 5.000,00 all’attualità, oltre interessi legali dalla domanda sino al dì del soddisfo».
Il giudice della II Sezione Civile del Tribunale di Cosenza non ha, invece, accolto l’ulteriore richiesta di sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47/48 perché «non è emersa una responsabilità per dolo del direttore responsabile della testata che ha pubblicato l’articolo diffamatorio» e l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8 della stessa legge sulla stampa perché, nonostante Tripodi abbia dimostrato di aver inviato a Sansonetti una serie di e-mail con richiesta di rettifica, non è stato possibile dimostrare che il giornale le abbia ricevute – tesi sostenuta dalla difesa – per «problematiche legate all’invio ed alla ricezione della posta». (giornalistitalia.it)

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