SAN MARINO – Il Codice Deontologico degli Operatori dell’Informazione è all’ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, convocata dal segretario di Stato per gli affari interni, Guerrino Zanotti, da domani, lunedì 19 giugno, a venerdì 23 giugno.
All’ordine del giorno figura, infatti, il decreto delegato n. 59 del 9 giugno, scorso sottoscritto dai capitani reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio, che disciplina l’attività dei pubblicisti e dei giornalisti definiti dal’art. 2 della legge 211/2014 che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano.
Dodici i doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice:
1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo della attività e degli atti pubblici.
3. L’Operatore dell’Informazione ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, etnia, nazionalità, provenienza geografica e sociale, religione, sesso, orientamento sessuale, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
4. L’Operatore dell’Informazione corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Codice Deontologico e favorisce la possibilità di replica.
5. L’Operatore dell’Informazione rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza sino alla sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell’articolo 15 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. L’Operatore dell’Informazione è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario e confidenziale delle sue fonti. In qualsiasi altro caso l’Operatore dell’Informazione deve dare la massima trasparenza alle fonti.
6. L’Operatore dell’Informazione non può aderire ad associazioni segrete così come definite dalla Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2 e successive integrazioni, o comunque in contrasto con i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 2014 n. 211 e nel presente Codice Deontologico.
7. L’Operatore dell’Informazione non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale, né a sfruttare la propria posizione professionale per ottenere benefici economici o privilegi per sé o per altri. La responsabilità etica dell’Operatore dell’Informazione verso la collettività prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. L’Operatore dell’Informazione non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore o di organi dello Stato.
8. L’Operatore dell’Informazione non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare il contenuto degli articoli o delle notizie.
9. L’Operatore dell’Informazione non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona.
10. L’Operatore dell’Informazione non deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale, anche con riferimento alla Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche.
11. L’Operatore dell’Informazione non deve intervenire sulla realtà dei fatti, manipolandola, attraverso la creazione di immagini artificiose.
12. Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone.
Quanto alle “Responsabilità dell’Operatore dell’Informazione”, disciplinate dall’articolo 4, considerato che “è responsabile del proprio lavoro verso la collettività e deve favorire il dialogo dei singoli con i diversi organi d’informazione”, lo stesso “si impegna a creare strumenti idonei allo scopo dando la massima diffusione alla loro attività” e “accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata giornalistica, purché le disposizioni non siano contrarie alla normativa vigente, al presente Codice Deontologico e alla contrattazione collettiva di settore”.
L’art. 11 si occupa, invece, della “Verifica, trasparenza e confidenzialità delle fonti” imponendo all’Operatore dell’Informazione di “sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti”.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, l’Operatore dell’Informazione “deve rispettare il segreto professionale e avrà cura, se lo ritenga necessario, di informare il lettore di tale circostanza”.
In qualunque altro caso l’Operatore dell’Informazione “deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d’informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d’informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto”. Infine, “in nessun caso l’Operatore dell’Informazione accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione”.
Rilevante, infine, il capitolo su “Informazione e pubblicità”. “I cittadini – recita l’art. 12 del Codice – hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni”.
L’Operatore dell’Informazione, pertanto, “deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria, non accettare remunerazioni o sponsorizzazioni che, sotto alcuna forma, possano condizionare la scelta e il contenuto degli articoli e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”.
Infine le incompatibilità: “L’Operatore dell’Informazione non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l’andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto”; “non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine”; “rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale”; “non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né si presta ad iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
Gli Operatori dell’Informazione si impegnano, infine, “a non svolgere altre attività che possano alterare la loro indipendenza di giudizio. In particolare si impegnano a non accettare e svolgere incarichi che possano limitare l’accuratezza, la correttezza e l’indipendenza delle informazioni che elaborano e delle valutazioni che esprimono”. (giornalistitalia.it)
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