ROMA – È possibile in uno Stato di diritto stravolgere leggi e regolamenti con il risultato di danneggiare l’informazione primaria? È possibile in una democrazia avanzata verificare che il Governo nazionale tiene in stallo per tre anni il pregresso rapporto con le agenzie di stampa, così arrivando quasi ad immaginare che vi sia la volontà di agevolarne alcune, danneggiare altre e tentare di controllarle tutte? È possibile che un apparato burocratico apicale risulti, incredibilmente ed inspiegabilmente, “lento” nell’adeguarsi a sentenze passate in giudicato, quasi come sembrasse ricercare un modo per non aderire ai principi sanciti in sentenza? È possibile che anche in presenza di accertamenti giudiziari di natura penale in corso, soggetti con responsabilità di Governo, che pure non lesinano critiche alle istituzioni di altri Paesi in materia di libertà dell’informazione, seguitino ad adottare, erroneamente, provvedimenti illegittimi? È possibile che per protrarre questo stato di cose si arrivi a indire bandi di gara che sembrano “cuciti su misura” per determinati partecipanti? Ed è possibile che, continuando inspiegabilmente ad errare, si violino anche regole comunitarie in materia di appalti, impedendo, attraverso la scelta di tempi e modi di indizione delle gare, che si possa adeguatamente concorrere? Non appare singolare che si accelerino, oltre quanto dalla legge previsto, i tempi di gara, così sostanzialmente impedendo alla Giustizia amministrativa di poter entrare nel merito prima che la gara d’appalto venga conclusa ed assegnata? No! Non è possibile.
Eppure è esattamente quello che sta accadendo in Italia, per responsabilità politica del premier Paolo Gentiloni e del ministro da lui delegato all’Editoria Luca Lotti, nonché del Dipartimento che ne esegue le indicazioni senza nulla obiettare circa la legittimità del percorso scelto. È anche possibile, però, che non tutti decidano di adeguarsi ai capricci del Principe. Che non tutti ritengano che solo chi striscia non inciampa.
È per questo che dopo aver adito le vie legali e vinto ogni ricorso davanti alla Giustizia amministrativa, l’Editore de “il Velino” ha deciso adesso, assistito dallo studio legale del prof. Tedeschini, di invocare l’intervento della Commissione europea alla quale è stato inviato un dettagliato ricorso contro l’ennesimo bando, a giudizio di chi scrive illegittimo, che dalla Presidenza del Consiglio è stato deciso per cambiare la regolamentazione dei rapporti contrattuali con l’editoria primaria.
Alla Commissione Ue la FCS Communications, editrice dell’agenzia stampa “il Velino”, nello specifico, ha evidenziato come “le prescrizioni contenute nel bando in epigrafe appaiono immediatamente lesive della propria situazione soggettiva”, questo perché “La normativa comunitaria ha riconosciuto come ogni aggravio ingiustificato e sproporzionato previsto da norme ulteriori possa comportare – come nella fattispecie in esame comporta – limiti alla concorrenza che vanno in un senso esattamente contrario a quello che è alla base delle richiamate direttive”.
In sostanza “Se il divieto di Gold Plating deve esser letto alla luce del principio di semplificazione della normativa interna – in modo tale da scongiurare ogni suo possibile irrigidimento – è pure evidente come le prescrizioni dell’impugnato bando appaiano – sotto questo profilo – palesemente illegittime, venendo ad introdurre un’alterazione nel confronto concorrenziale che è priva di qualunque ragionevole e conoscibile motivazione da parte dei concorrenti.
La reclamante ha, infatti, interesse a partecipare alla gara, ma non può presentare domanda – stante l’inserimento delle regole qui contestate – che per una parte dei lotti da aggiudicare. Modalità e termini previsti per il deposito delle offerte appaiono dunque illegittime per:
1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli articoli 60, 70, 71 e 72 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) in quanto è stabilito un termine finale per la presentazione delle offerte che è inferiore a quello minimo previsto dalle richiamate disposizioni, in quanto date in attuazione di direttive europee.
2. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 51 dello stesso Codice, le cui disposizioni sono date in attuazione di direttive europee – Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione.
3. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 del nuovo Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 47 della Carta, appare almeno violato il diritto ad un ricorso effettivo, anche di natura cautelare: infatti l’aver denegato una misura giudiziale che sospendesse l’impugnato bando almeno nella parte in cui stabilisce termini più brevi e diversi rispetto a quelli minimi previsti dalle ultime direttive europee in materia di appalti per la presentazione, da parte del ricorrente, della propria offerta si traduce in una sostanziale violazione del diritto fondamentale ad una effettiva tutela da parte del giudice competente”.
È il caso di aggiungere, per la cronaca, che il ricorso è stato giù ritenuto ammissibile dalla Commissione europea che, in tal senso, ha risposto… in tempi da record.
Il Velino/Agv News