Un obbligo per tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma nel 2015

Inpgi 2: entro luglio la comunicazione dei redditi

www.inpgi.it

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ROMA – Una scadenza imminente e importante, quella del 31 luglio, per tutti i giornalisti che svolgano attività autonoma. Entro il mese è, infatti, obbligatorio comunicare all’Inpgi i redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2015. Comunicazione che dev’essere trasmessa all’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani entro il 31 luglio 2016, anche se quest’anno, ricadendo in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 1° agosto 2016.
Vale la pena ricordare che sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata (Inpgi 2) che lo scorso anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica. Ovvero:

• libero-professionale con partita Iva;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista, ovvero in Società tra professionisti (Stp);
• con cessione di diritto d’autore.

Attenzione: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2015.
L’Inpgi ricorda, inoltre, che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it che sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20. A tal proposito è giusto che i colleghi sappiano che, nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 1/08/2016, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporti il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2015 pari quindi a 15.548,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invitano i colleghi a contattare il fiduciario Inpgi della propria regione oppure a visionare le istruzioni presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito internet dell’Istituto: www.inpgi.it.

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