ROMA – Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha, finalmente, approvato una mozione con la quale richiama gli Ordini regionali al rispetto dell’art. 41 della legge n. 69/1963 (“É disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale”) e dell’art. 30 del suo Regolamento di attuazione (Dpr 115/1965: “Il Consiglio regionale provvede alla tenuta dell’Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione”).
Il richiamo è dettato dalla constatazione che il Documento di indirizzo sulla Revisione all’Albo dei giornalisti, approvato dal Consiglio nazionale l’8 luglio 2014, non chiarisce adeguatamente se per la revisione debbano valere gli stessi requisiti richiesti per l’iscrizione (ovvero, numero di articoli e retribuzione).
“Constatata la difformità e le differenti modalità con cui alcuni Ordini regionali interpretano e attuano le procedure di revisione dei rispettivi Albi professionali”, ad integrazione del Documento di indirizzo sulla Revisione approvato l’8 luglio 2014, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti precisa, quindi, che “i requisiti richiesti debbono ispirarsi al rispetto della suddetta legge (collaborazione non occasionale e retribuita), indipendentemente dai parametri indicati dal documento di indirizzo approvato dal Cnog in riferimento all’iscrizione”.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti specifica, inoltre, che “la revisione dell’Albo deve avere frequenza annuale – anche attraverso lo strumento dell’autocertificazione – e che il Consiglio regionale può procedere alla cancellazione solo dopo avere accertato due anni consecutivi di inattività nel caso di iscrizione inferiore a 10 anni, e tre anni nel caso di iscrizione superiore a 10 anni”.
Approvata una mozione con la quale vengono richiamati gli Ordini regionali