Disco verde all’unanimità dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati

3 maggio Giornata in memoria dei giornalisti uccisi

ROMA – La VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce la “Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione”. Lo rende noto l’on. Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali e primo firmatario della proposta di legge, sottolineando che si tratta di «un riconoscimento a coloro che non ci sono più e ai colleghi che rischiano tutti i giorni la loro vita per esercitare il diritto di cronaca, che non hanno perso la voglia di cercare notizie».

Paolo Emilio Russo (Forza Italia)

Il testo, spiega Russo, è stato sottoscritto e approvato da tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito a migliorarlo con proposte emendative. «Questa comunità di intenti – afferma il deputato di Forza Italia – lascia ben sperare che già dal prossimo 3 maggio, data nella quale si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale per la libertà di stampa, si possano organizzare anche in Italia incontri e occasioni per celebrare gli “eroi” di una professione che da molti anni è sotto attacco, in continua evoluzione».
Nella relazione illustrativa alla proposta di legge (AC 1447), composta di un solo articolo e recante l’istituzione della “Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione”, si ricorda che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito, nel 1993, la Giornata mondiale della libertà di stampa, anche nota come Giornata mondiale della stampa, che si celebra ogni anno il 3 maggio.
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante “Disposizioni in materia di ricorrenze festive” ma, al fine di celebrare la stessa, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall’informazione.
Nella Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (ossia ricompresi tra la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell’attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all’art. 21 della Costituzione italiana.

Uno dei tre originali della Costituzione Italiana custodita nell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio, avvenuta il 24 giugno 2009

L’art. 21 della nostra Carta costituzionale prevede, infatti, che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. (giornalistitalia.it)

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