ROMA – Si svolgeranno martedì 25 giugno, in modalità telematica, le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Garanti di UniRai il Dipartimento Liberi Giornalisti Rai della Figec Cisal.
Istituito il 16 dicembre 2023 dal Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, UniRai è delegato ad occuparsi delle attività sindacali all’interno della Rai e gode di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e amministrativa. A guidarlo, fino alla prima assemblea degli iscritti del 25 giugno (si vota dalle ore 00.01 alle 22.00) è stato nominato dal Consiglio Nazionale della Figec Cisal il Consiglio direttivo guidato da Francesco Palese, giornalista di Rainews 24, ex componente della commissione contratto Usigrai, già componente del primo Cdr dei giornalisti delle reti. Con lui le due vicesegretarie Elisabetta Abbate e Sara Verta, il tesoriere Giorgio Demetrio, i consiglieri Stefano Fumagalli, Sergio De Nicola, Pilar Ottoz, Maurizio Colantoni, Antonella Gurrieri. Consigliere di diritto il segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi.
Il Direttivo di UniRai, che ha approvato il regolamento elettorale ratificato all’unanimità dalla Figec Cisal, una volta eletto il nuovo esecutivo eleggerà al suo interno il segretario, due vicesegretari e il tesoriere. (giornalistitalia.it)
REGOLAMENTO ELETTORALE
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione a scrutinio segreto, in modalità telematica, in presenza o in modalità mista del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Garanti di cui agli artt. 10, 11, 14 e 15 dello Statuto di UNIRAI – Liberi Giornalisti Rai, Dipartimento della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (FIGEC), federata alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL).
UNIRAI – Liberi Giornalisti RAI è delegato dalla FIGEC-CISAL ad occuparsi delle attività sindacali all’interno della RAI e gode di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e amministrativa. Tutte le cariche statutarie elettive, che hanno durata triennale, sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di UNIRAI.
Il Regolamento per le elezioni, approvato dal Consiglio Direttivo di UNIRAI, entra in vigore immediatamente dopo la sua ratifica da parte dal Consiglio Nazionale della FIGEC-CISAL.
Articolo 2
REGOLE E MODALITÀ DI VOTO
Per la validità̀ delle elezioni non è previsto alcun quorum.
Le elezioni, in base a quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto, possono svolgersi in tre diverse modalità̀: telematica, in presenza o modalità̀ mista, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo che dovrà dare tempestivamente notizia della data delle elezioni per mail o PEC a tutti i Soci in regola, nonché nel proprio sito internet e in quello della FIGEC-CISAL.
In caso di voto elettronico, dovrà essere individuata una piattaforma legalmente riconosciuta per assicurare la corrispondenza del voto espresso al
soggetto votante e per garantire la sicurezza e segretezza del voto stesso. È ammesso il voto per delega (via PEC, sms e wa) solo in caso di elezioni in presenza ed esclusivamente in questa eventualità ogni elettore può avere al massimo una delega.
Articolo 3
COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale è composta da quattro membri, tre nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci di UNIRAI in regola con il versamento delle quote associative e uno designato dalla FIGEC-CISAL.
Spetta alla Commissione elettorale, in coordinamento con il Segretario e il Consiglio Direttivo di UNIRAI, organizzare le elezioni di tutte le cariche previste dallo Statuto di UNIRAI e di verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, convalidare le candidature e provvedere alla formazione della lista elettorale unica per ciascuna delle tre distinte votazioni: la prima per l’elezione del Consiglio Direttivo, la seconda per l’elezione del Collegio dei revisori dei conti e la terza per l’elezione del Collegio dei Garanti.
La Commissione elettorale provvede poi a spese di UNIRAI a far stampare le schede e a far dare notizia per mail o PEC agli elettori di tutte le candidature ammesse per ciascuna delle tre distinte votazioni.
Il voto si esprime su tre schede distinte riportanti per ognuna l’elenco in ordine alfabetico dei rispettivi candidati ufficiali e il numero massimo di preferenze consentite su ciascuna.
La Commissione elettorale provvede poi a proclamare tutti gli eletti non oltre 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
Tutti i verbali elettorali restano custoditi presso la sede di UNIRAI fino alle successive elezioni.
Articolo 4
ELETTORATO ATTIVO
L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci UNIRAI in regola con il versamento delle quote associative alla data di formazione della lista elettorale unica per
ciascuna delle tre distinte votazioni da parte della Commissione elettorale.
Articolo 5
ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE
L’elettorato passivo spetta a tutti i Soci UNIRAI in regola con il versamento delle quote associative alla data di convalida delle candidature da parte della Commissione elettorale che non ricoprano cariche in altri sindacati di categoria. Per candidarsi il socio deve inviare alla Commissione elettorale una mail, specificando a quale organismo si intende concorrere. È possibile inviare la propria candidatura fino a cinque giorni prima della data delle elezioni fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo di UNIRAI è composto da dieci membri, di cui nove eletti
dai Soci di UNIRAI e uno di diritto designato dalla FIGEC-CISAL.
Per eleggere i nove membri del Consiglio Direttivo si possono esprimere al massimo sei preferenze, a pena di nullità̀ della scheda, riportati in un unico elenco di candidati, convalidato dalla Commissione elettorale.
La convocazione del primo Consiglio Direttivo, che dovrà̀ eleggere al suo interno il Segretario, i due Vicesegretari e il Tesoriere, spetta all’eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità̀ di voti spetta all’eletto con la maggiore anzianità̀ di iscrizione a UNIRAI. In caso di ulteriore parità̀ vale la maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine regionale dei giornalisti. In caso di ulteriore parità vale la maggiore età del candidato.
Articolo 7
ELEZIONI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 14 dello Statuto, è composto da tre membri effettivi – che eleggono tra loro il presidente – e da due membri supplenti. Possono candidarsi anche qualificati professionisti non soci UNIRAI. I membri del Collegio dei revisori dei conti vengono eletti esprimendo al massimo due preferenze in un unico elenco di candidati, convalidato dalla Commissione elettorale. Vengono eletti membri effettivi del Collegio dei revisori i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti viene eletto chi ha la maggiore età. Vengono, invece, eletti membri supplenti del Collegio dei revisori i due candidati che risultino i primi dei non eletti nella graduatoria finale dei voti.
Articolo 8
ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti, di cui all’articolo 15 dello Statuto, è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il presidente e i due supplenti. I membri del Collegio dei Garanti vengono eletti esprimendo al massimo due preferenze in un unico elenco di candidati, convalidato dalla Commissione elettorale. Vengono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti viene eletto chi ha la maggiore anzianità di iscrizione a UNIRAI. In caso di ulteriore parità vale la maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine regionale dei giornalisti. In caso di ulteriore parità vale la maggiore età del candidato. I Garanti sono incompatibili con qualunque altra carica rivestita all’interno di UNIRAI e della FIGEC-CISAL.
Articolo 9
SCRUTINIO
Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale redige il verbale per ciascuna delle tre distinte votazioni, forma le tre relative graduatorie finali, riportando i dati degli aventi diritto, dei votanti e delle preferenze ottenute dai singoli candidati, e proclama gli eletti.
Articolo 10
DIMISSIONI O DECADENZA DALLE CARICHE
In caso di dimissioni o decadenza da tutte le cariche previste dallo Statuto si procederà con la sostituzione attingendo dalla lista dei primi dei non eletti ordinata in maniera decrescente rispetto al numero di preferenze ottenute. In caso di esaurimento delle liste dei non eletti, si procede per cooptazione da parte degli organi interessati. Nel caso in cui il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti raggiunga la metà più uno si procederà a nuove elezioni.
Articolo 11
NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non contemplato espressamente dal presente Regolamento si applicano le norme di riferimento contenute negli statuti UNIRAI, FIGEC- CISAL, nel Codice civile e nelle leggi.
LEGGI ANCHE:
Statuto UniRai Figec Cisal
Protocollo Rai – UniRai Figec Cisal: monopolio finito
Figec Cisal istituisce il Dipartimento UniRai