Regolamento Agcom ripristinato in via provvisoria. Dopo la Ue tornerà al Consiglio di Stato

Equo compenso: la parola torna all’Europa

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea a Lussemburgo

ROMA – Equo compenso. Il Consiglio di Stato ha ripristinato in via d’urgenza la provvisoria efficacia del Regolamento Agcom del 19 gennaio 2023 per determinare i diritti da riconoscere a editori e autori per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico. Ma la vicenda non si è ancora conclusa. Occorre ora attendere, su richiesta del Tar del Lazio, il verdetto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo e successivamente la sentenza definitiva da parte del Consiglio di Stato nel merito dell’intera complessa vicenda.
L’11 marzo scorso la sesta sezione del Consiglio di Stato ha, infatti, accolto l’appello cautelare proposto dall’Agcom contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva avallato la richiesta di Meta Platforms Ireland Limited (Casa madre di Facebook) di sospendere l’efficacia del Regolamento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva approvato il 19 gennaio 2023 al fine di determinare i diritti da riconoscere a editori e autori. La Fieg è intervenuta in giudizio a fianco dell’Agcom.
I supremi giudici amministrativi con ordinanza n. 01135/2024 (presidente Roberto Caponigro, estensore Giovanni Pascuzzi) hanno pertanto respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado da Meta Platforms Ireland Limited, precisando, però, che proseguirà, invece, in via ordinaria il giudizio sorto con l’appello principale proposto dalla Casa madre di Facebook avverso la sentenza non definitiva della quarta sezione del Tar del Lazio n. 18790 del 12 dicembre 2023.

Il Tar del Lazio

Va, comunque, sottolineato che il Tar del Lazio ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo (che ha, appunto, il compito di garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati fondativi dell’Unione europea) le questioni pregiudiziali indicate al punto 21 della motivazione. La Cgue dovrà, quindi, pronunciarsi sulle seguenti delicate e complesse questioni pregiudiziali:
1) se l’art. 15 Eucd possa essere interpretato come ostativo all’introduzione di disposizioni nazionali – quali quelle previste dall’art. 43-bis della legge sul diritto di autore e quelle stabilite nella Delibera Agcom 3/23/Cons – nella parte in cui:
1.a) vengono previsti obblighi di remunerazione (equo compenso), in aggiunta ai diritti esclusivi indicati dallo stesso art. 15 Eucd, a carico degli Issp ed in favore degli editori;
1.b) vengono stabiliti obblighi, a carico dei medesimi Issp:
– di avviare trattative con gli editori,
– di fornire agli editori stessi ed alla Autorità regolatoria le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell’equo compenso,
– nonché di non limitare la visibilità dei contenuti dell’editore nei risultati di ricerca in attesa del perfezionamento della negoziazione;
1.c) viene conferito all’Autorità regolatoria (Agcom):
– un potere di vigilanza e sanzionatorio,
– il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso,
– il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l’importo esatto dell’equo compenso;
2) se l’art. 15 Eucd sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai fornitori di servizi della società dell’informazione (Isso) un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa Autorità regolatoria nazionale, la cui inosservanza incontra l’applicabilità di misure sanzionatorie amministrative;
3) se i rammentati principi di libertà di impresa di cui agli articoli 16 e 52della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di libera concorrenza di cui all’art. 109 T.F.U.E. e di proporzionalità di cui all’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ostino a disposizioni nazionali, quali quelle precedentemente indicate, che:
3.a) introducono diritti di remunerazione in aggiunta ai diritti esclusivi di cui all’art. 15 Eucd, la cui attuazione trova corredo nella già richiamata configurazione, a carico dei fornitori di servizi della società dell’informazione (Isso), di un obbligo di avviare trattative con gli editori, di un obbligo di fornire agli editori e/o all’Autorità regolatoria nazionale le informazioni necessarie per determinare un equo compenso, nonché un obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti dell’editore nei risultati di ricerca in attesa di tali trattative;
3.b) conferiscono a quest’ultima:
– un potere di vigilanza e sanzionatorio,
– il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso,
– il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l’importo esatto dell’equo compenso». (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

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