ROMA – Il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, ha messo fine all’ondata di dubbi provocata dal Messaggio n. 10 dell’Inps, pubblicato il 31 gennaio scorso da Giornalisti Italia, in merito alle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, che continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva.
In particolare, «a seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Inps, in merito alla formulazione degli ultimi due capoversi del paragrafo 2.5 della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 con riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416», il direttore generale dell’Inps chiarisce a chi e come si applica la normativa:
1. Attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero appartenente al medesimo gruppo editoriale
A fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
2. Attività lavorativa presso altri datori di lavoro
La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
L’articolo 37, comma 4, della legge n. 416 del 1981 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017.
Alla luce delle disposizioni citate si chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 416 del 1981, il quale prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023, per il relativo coefficiente di trasformazione.
Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta». (giornalistitalia.it)
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