L’Inps detta le nuove regole: divieto di cumulo e apertura di conti per la gestione dei fondi

I giornalisti prepensionati non potranno lavorare

ROMA – I giornalisti prepensionati non potranno più lavorare, né collaborare. Con la circolare numero 10 dell’Inps, firmata oggi dal direttore generale Vincenzo Caridi, scatta infatti il divieto totale di cumulo.

Vincenzo Caridi, direttore Inps

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva.
Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  L’accesso al prepensionamento può avvenire “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI”. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD per effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010).
Condizione per accedere al prepensionamento è, altresì, l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25- bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati da crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà.
Prevista, inoltre, la durata minima di fruizione della CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione della pensione: “Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”.
Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata.
Possono accedere, invece, al prepensionamento i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, cosiddetta INPGI 2).
I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa”. Tale condizione deve intendersi verificata in presenza del decreto ministeriale che autorizza il prepensionamento.

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 416 del 1981, il prepensionamento non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione.
L’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che: “L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”.
Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa.
Sono destinatari del prepensionamento anche i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981. Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti.
L’Inps sottolinea, infine, che «si rende necessario, pertanto, istituire specifici conti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GA), della contabilità separata – Gestioni oneri pensionistici – GAS, da utilizzare a cura della “procedura oneri di prepensionamento – POP”. In particolare, per la copertura del differenziale tra l’importo del prepensionamento “pieno” erogato dall’Istituto e quello risultante dall’applicazione degli abbattimenti previsti dall’articolo 7, comma 6, del Regolamento INPGI, si istituisce il conto: FPG51121 Copertura differenziale tra l’importo del prepensionamento erogato dall’Istituto e quello calcolato per applicazione degli abbattimenti previsti dall’art. 7, comma 6 del Regolamento INPGI. (giornalistitalia.it)

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Allegato alla Circolare numero 10 del 31-01-2023

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