ROMA – Da chi è composto il Consiglio territoriale di disciplina del Lazio? A porre il quesito al presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti non è l’uomo della strada, ma il consigliere nazionale Pierluigi Roesler Franz, segnalando evidenti differenze negli elenchi presenti sui siti istituzionali nazionale e regionale.
Sul sito dell’Odg nazionale figurano, infatti: Adalberto Baldini, Ida Baldi, Mirella Marzoli (Presidente), Giorgio Meletti, Gianluca Moresco, Ester Palma, Renato Arpino, Laura Cancellieri e Michele Fini (Segretario).
Su quello dell’Odg del del Lazio si riscontrano, invece, ben due nomi diversi, quelli dei consiglieri Nicola Cerbino e Carla Capuano, mentre risultano omessi quelli di Renato Arpino e Laura Cancellieri. Senza contare che nel sito dell’Ordine del Lazio é riportato il seguente articolo senza alcuna indicazione circa l’effettivo aggiornamento dei dati: “Consiglio territoriale di disciplina. Mirella Marzoli, giornalista professionista, è la presidente del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Alla segreteria é chiamato Michele Fini, avvocato e pubblicista. Le due cariche elette ieri dal Consiglio territoriale per acclamazione, rispondono ai criteri di legge della riforma dell’Ordine (n. 137/2012) che prevedono il più anziano d’iscrizione all’Albo alla presidenza e il più giovane come segretario. Oltre alla presidente e al segretario, dei nove giornalisti scelti dal presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, fanno parte del Consiglio territoriale di disciplina i professionisti Giorgio Meletti (“Il Fatto Quotidiano’’), Ida Baldi (Rainews 24), Gianluca Moresco (“la Repubblica’’), Ester Palma (“Corriere della Sera’’) e Adalberto Baldini (La7), che ha sostituito Marco Tosatti (“La Stampa’’) dimissionario. Per i pubblicisti Laura Cancellieri (Rete News) e Nicola Cerbino (Ufficio stampa Università Cattolica). Il Consiglio di disciplina, riunito ieri per la nomina delle cariche, ha il compito di istruire e giudicare i procedimenti disciplinari dei giornalisti iscritti nel Lazio. Al Consiglio dell’Ordine del Lazio rimane il compito di vigilanza sulla deontologia professionale degli iscritti, oltre all’esame preliminare di segnalazioni e ricorsi pervenuti in merito alla loro condotta. Il nuovo Consiglio di disciplina durerà in carica 3 anni, fino al 5 giugno del 2016 a norma dell’art. 7 della legge N. 69 del 3 febbraio 1963 e dell’art.21 del Dpr n.115 del 4 febbraio 1965”.
In base all’articolo. 1 del Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti “il Presidente e il Segretario non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali e che in base all’art. 2 2. la funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell’Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l’esercizio di cariche pubbliche elettive”.
Pierluigi Roesler Franz chiede, quindi, al presidente nazionale dell’Ordine se sia regolare l’incarico di segretario affidato al giornalista pubblicista, avvocato Michele Fini, essendo iscritto anche all’Ordine degli avvocati.
Cosa dice il Regolamento delle funzioni disciplinari
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U; delibera di adottare il seguente regolamento:
Capo I. Dei Consigli di disciplina territoriali
1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale
Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.
Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.
Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell’Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.
In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.
Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari. Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine. Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio.
2. Incompatibilità
La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell’Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l’esercizio di cariche pubbliche elettive.
Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.
3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale
Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell’Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.
4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale
I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni;
b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
f) essere iscritto all’Albo nella regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.
5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale
I consiglieri territoriali di disciplina hanno l’obbligo di astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.
Capo II. Del Consiglio di disciplina nazionale
6. Consiglio di disciplina nazionale
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell’art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all’interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell’elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell’Ordine.
Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.
Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell’Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.
Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell’attività del Consiglio di disciplina nazionale.
7. Funzioni del presidente
Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l’organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l’audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.
Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
8. Funzioni del segretario
Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l’ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l’assegnazione.
Le osservazioni del ministro Paola Severino
ROMA – Sul nuovo schema di regolamento relativo alle modalità di designazione dei Consigli di disciplina territoriali, il ministro Paola Severino ha espresso parere favorevole “a condizione che vi siano apportate le seguenti modifiche: 1. occorre sopprimere gli articoli da 1 a 12 (compresi) nonché l’art 17, gli articoli da 19 a 21 (compresi) e quelli da 25 a 42 (compresi) in quanto disciplinanti materie non previste dalla normativa primaria (art. 8 comma 3 del dpr n. 137 del 7 agosto 2012) e pertanto non rientranti nella potestà regolamentare dei Consigli Nazionali”.
Il 17 febbraio2013 il vice capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Salvatore Vitello, ha trasmesso, invece, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti la risposta circa tre quesiti sull’interpretazione dell’articolo 8 deI Dpr 7 agosto 2012 n. 137 “recante riforma degli organi di disciplina delle professioni regolamentate”. Questi i chiarimenti:
1. “Le norme di riforma sono già entrate in vigore e nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari. Non è possibile differire nel tempo l’indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei consigli di disciplina, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti consigli dell’Ordine”.
2. “I procedimenti disciplinari già in corso possono proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte”.
3. “La durata dei Consigli territoriali di disciplina non è parallela o sovrapponibile a quella dei Consigli amministrativi dell’Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo”.
I Consigli regionali dovranno trasmettere al più presto una rosa di 18 nomi ai presidenti del Tribunale (del luogo dove hanno la sede) che ne sceglierà 9 come membri del Consiglio territoriale di disciplina.
I vecchi Consigli (amministrativi) dell’Ordine si occuperanno di iscrizioni negli elenchi dell’Albo e nel Registro dei praticanti, di formazione, di corsi propedeutici all’esame di Stato e dell’assegnazione delle medaglie d’oro ai giornalisti con 50 anni di Albo. L’Ordine in sostanza ha due Consigli: uno amministrativo e uno disciplinare. Queste regole valgono per tutti gli Ordini e Collegi professionali.
La lettera di Vitiello al Consiglio nazionale Odg
ROMA – «Riscontro la nota del 18.12.2012 di codesto Consiglio, concernente l’oggetto, per comunicare – dopo aver acquisito i pareri dell’Ufficio Legislativo e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – che le questioni interpretative sottoposte all’attenzione di questo Ministero paiono risolvibili nei termini che seguono.
Si ritiene anzitutto che non sia possibile differire nel tempo l’indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei consigli di disciplina, nazionale o territoriali, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti consigli dell’Ordine. Sotto questo profilo pare dirimente la circostanza che le norme di riforma sono già entrate in vigore e che nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari.
Quanto al secondo quesito – concernente la sorte dei procedimenti disciplinari già in corso — si ritiene che essi possano proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte, fatte naturalmente salve le specifiche necessità di approfondimento istruttoria o di approfondimento che di volta in volta saranno ritenute necessarie.
Infine, quanto alle regole concernenti la durata dei consigli di disciplina territoriale, si ritiene che la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 8 deI Dpr indicato in oggetto (“i consigli di disciplina territoriale restano in carica il medesimo periodo dei consigli dell‘ordine o collegio territoriale”), per effetto dell’uso della preposizione “per” anziché “nel”, possa intendersi nel senso che durata dei predetti organi non debba essere parallela o sovrapponibile a quella dei consigli dell’Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo».