ROMA – Si svolgeranno dall’1 al 5 aprile prossimi, esclusivamente in modalità telematica, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Hanno diritto al voto tutti i giornalisti italiani iscritti al Fondo, chiamati ad eleggere 6 componenti del Consiglio di Amministrazione e 2 componenti del Collegio dei Sindaci.
Il voto si potrà esprimere scegliendo tra le candidature (debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione) che dovranno pervenire all’ufficio elettorale, costituito nella sede del Fondo, in originale o mediante Pec entro le ore 18 di venerdì 18 febbraio 2022.
Singole candidature o liste di candidati dovranno essere presentate da almeno 250 giornalisti iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2021.
Sono candidabili tutti coloro che abbiano i requisiti di onorabilità (di cui all’art. 2 del D.M. 108/2020) e professionalità previsti dalla legge.
Hanno il requisito di professionalità coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
1. attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
2. attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
3. attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
4. attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
5. funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico finanziarie;
6. funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
7. attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di D.M. n. 108/2020 partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l’attestazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera d).
I componenti del Collegio dei Sindaci, oltre ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità, devono essere anche iscritti al Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. (giornalistitalia.it)
REGOLAMENTO E MODULISTICA:
Il regolamento elettorale
Modulo per candidature e raccolta firme
Modulo accettazione candidature