ROMA – La sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 32426 dell’8 novembre 2021, ha respinto un ricorso dell’Inpgi 1 tendente ad ottenere dall’Enav circa 1 milione di euro per asserita omissione contributiva in relazione a plurimi rapporti di lavoro.
Nella motivazione della decisione la Suprema Corte ha ribadito una serie di importanti principi in relazione all’attività giornalistica: «Nell’ambito del lavoro giornalistico, né la legge professionale n. 69 del 1963 né il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto dell’attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza di questa Corte – chiamata a dirimere controversie tra editori e giornalisti – ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa; sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l’attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione), ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa;
si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell’ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale; così, si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l’attività giornalistica si contraddistingue in primis per l’elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.
Si è, comunque, precisato quanto ai criteri per la concreta individuazione dell’attività giornalistica, che deve trattarsi di informazione e critica su determinati avvenimenti, destinata alla generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi, attraverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e, più in generale, (attraverso) ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell’informazione ed il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, la grafica, l’immagine.
In ordine, poi, al ruolo del giornalista nella produzione dell’informazione, la funzione dello stesso è stata individuata in quella attività di raccolta, selezione, elaborazione, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche qualitative dell’autonomia e della creatività; assumono, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione.
Nel 2020 le sezioni unite di questa Corte nel delineare la «professione di giornalista» hanno individuato la stessa nell’attività «di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione». (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz