Contrariamente a quanto comunicato dall’Istituto il fronte è ampio. No solo dal M5S

Emendamento Inpgi: c’è il sì del Governo

ROMA – Importanti novità per l’Inpgi emergono dalla lettura del resoconto della seduta di ieri della Commissione Bilancio della Camera, presieduta da Fabio Melilli.

Fabio Melilli

Si è, infatti, appreso che, contrariamente a quanto comunicato ieri anche dall’ente previdenziale di via Nizza, il fronte politico favorevole alla proroga di ulteriori sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, dello scudo anticommissariamento dell’Inpgi 1, come proposto dai quattro deputati-giornalisti Filippo Sensi, Nicola Pellicani e Andrea Frailis del Pd e Massimiliano Capitanio della Lega, è molto più ampio. È stato, infatti, sottoscritto anche dall’onorevole Roberto Pella di Forza Italia, nonché da entrambi i gruppi di Forza Italia e di Fratelli d’Italia alla Camera.
Sull’emendamento 67.50 al decreto legge Sostegni-bis ha, inoltre, espresso parere favorevole il Governo. L’unica voce dissenziente é stata quella del Gruppo Movimento 5 Stelle che, per bocca dell’onorevole Teresa Manzo, aveva preannunciato il suo voto contrario.

Roberto Pella

Insomma, si dà ormai per scontato che il testo dell’emendamento 67.50 sarà definitivamente approvato sia a Montecitorio, sia al Senato entro il 24 luglio prossimo. Pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria verrà istituita una Commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Inps e dell’Inpgi. Questa Commissione – di cui non farà parte la Fnsi – dovrà decidere la migliore soluzione per affrontare la crisi strutturale dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani che ha chiuso l’ultimo bilancio con un profondo rosso di 242 milioni di euro e dovrà concludere i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. (giornalistitalia.it)

Come cambia per l’Inpgi 1 l’art. 1 della legge finanziaria del 2021
(le modifiche sono riportate in grassetto)

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46).

Art. 1 commi:

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L’INPGI invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI, fino al 31 dicembre 2021 é posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l’onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’INPGI invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l’ammontare del predetto gettito risulti superiore all’onere sostenuto dall’INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI, il termine di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’INPS e dell’INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

32. L’INPGI, a sostegno dell’efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo. (giornalistitalia.it)

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